Art. 2.
 
  1. La Giunta regionale e' autorizzata ad erogare  somme  per  tutti
gli  interventi  necessari  al  recupero  e al restauro del complesso
monumentale danneggiato.
  2. Per le finalita' di cui  al  comma  1  la  Giunta  regionale  e'
autorizzata ad assumere iniziative e provvedimenti per armonizzare il
proprio  intervento  con le iniziative analoghe assunte dal Governo e
dalle altre Istituzioni interessate.