Art. 2. 1. La Giunta regionale e' autorizzata ad erogare somme per tutti gli interventi necessari al recupero e al restauro del complesso monumentale danneggiato. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 la Giunta regionale e' autorizzata ad assumere iniziative e provvedimenti per armonizzare il proprio intervento con le iniziative analoghe assunte dal Governo e dalle altre Istituzioni interessate.