Art. 3.
 
  1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata, per l'anno
finanziario 1997, la spesa di lire 10 miliardi.
  2. Alla copertura degli oneri si provvede  mediante  l'integrazione
di  pari  importo  dell'autorizzazione prevista dall'articolo 6 della
legge  regionale  20  gennaio  1997,  n.  12  e  l'incremento   dello
stanziamento del capitolo 2705 dell'entrata.
  3.  Nello  stato  di  previsione  della spesa e' istituito apposito
capitolo con la seguente denominazione: "Interventi per il recupero e
il restauro della Cappella della  Sindone,  del  Duomo  di  Torino  e
dell'ala  ovest  del Palazzo Reale, danneggiati dall'incendio dell'11
aprile 1997" e con la dotazione di lire 10  miliardi  in  termini  di
competenza e di cassa.
  4.  Alla  copertura  degli oneri finanziari conseguenti l'emissione
del prestito obbligazionario, valutati in 900 milioni si provvede  in
applicazione dell'articolo 6, comma 5 della legge regionale 12/1997.