Art. 3. 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata, per l'anno finanziario 1997, la spesa di lire 10 miliardi. 2. Alla copertura degli oneri si provvede mediante l'integrazione di pari importo dell'autorizzazione prevista dall'articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 12 e l'incremento dello stanziamento del capitolo 2705 dell'entrata. 3. Nello stato di previsione della spesa e' istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: "Interventi per il recupero e il restauro della Cappella della Sindone, del Duomo di Torino e dell'ala ovest del Palazzo Reale, danneggiati dall'incendio dell'11 aprile 1997" e con la dotazione di lire 10 miliardi in termini di competenza e di cassa. 4. Alla copertura degli oneri finanziari conseguenti l'emissione del prestito obbligazionario, valutati in 900 milioni si provvede in applicazione dell'articolo 6, comma 5 della legge regionale 12/1997.