Art. 2.
  1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 12 agosto 1989,
n. 14, come sostituito  dall'articolo  8  della  legge  regionale  24
agosto  1993,  n.  19, dopo le parole, "in assenza", sono aggiunte le
seguenti:  "o in caso di espressa rinuncia".