Art. 3. 1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, e' autorizzata la spesa di lire 40 milioni per l'esercizio finanziario 1997. Gli oneri per gli esercizi finanziari successivi sono valutati in ragione di lire 90 milioni annui. 2. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, e' autorizzata la spesa di lire 303 milioni per l'esercizio finanziario 1997. Gli oneri per gli esercizi successivi sono valutati in ragione di lire 6 milioni annui. 3. All'onere di lire 343 milioni per l'esercizio 1997, derivante dalle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si provvede con la riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo per gli importi indicati a fianco di ciascuno di essi: capitolo 10645 lire 80 milioni; capitolo 10648 lire 100 milioni; capitolo 10654 lire 23 milioni; capitolo 10698 lire 140 milioni. 4. La spesa valutata in lire 96 milioni per ciascuno degli anni 1998-1999 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001.