Art. 3.
  1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, e'  autorizzata
la  spesa  di  lire  40 milioni per l'esercizio finanziario 1997. Gli
oneri per gli esercizi finanziari successivi sono valutati in ragione
di lire 90 milioni annui.
  2. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, e'  autorizzata
la  spesa  di  lire 303 milioni per l'esercizio finanziario 1997. Gli
oneri per gli esercizi successivi sono valutati in ragione di lire  6
milioni annui.
  3.  All'onere  di  lire 343 milioni per l'esercizio 1997, derivante
dalle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente  articolo  si
provvede  con  la  riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli
del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario  medesimo  per
gli importi indicati a fianco di ciascuno di essi:
   capitolo 10645 lire 80 milioni;
   capitolo 10648 lire 100 milioni;
   capitolo 10654 lire 23 milioni;
   capitolo 10698 lire 140 milioni.
  4.  La  spesa  valutata  in lire 96 milioni per ciascuno degli anni
1998-1999 trova riscontro nel bilancio pluriennale  della  Regione  -
codice 1001.