Art. 2.
             Sostituzione del secondo comma dell'art. 7
 
  1. Il secondo comma dell'art. 7 e' cosi' sostituito:
   "2.  Dal  1  gennaio  1997  per  ogni  giornata  di  seduta  della
commissione in seduta plenaria, dei gruppi di lavoro,  costituiti  ai
sensi   dell'art.      4,  settimo  comma  della  presente  legge,  e
dell'ufficio di  presidenza  della  commissione,  e'  corrisposto  un
gettone  di  presenza  di  lire duecentomila alla presidente, di lire
centocinquantamila alle vice presidenti, di lire centomila alle altre
componenti la commissione;  in  caso  di  piu'  sedute  dei  suddetti
organismi  nella  stessa  giornata,  il gettone viene corrisposto una
sola volta. L'erogazione annua  dei  gettoni  non  puo'  superare  lo
stanziamento  previsto  dalla relativa voce di bilancio del Consiglio
regionale.  La  misura  del  gettone  di  presenza  e'  rideterminata
dall'ufficio  di  presidenza  del  Consiglio regionale, all'inizio di
ogni legislatura, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Alle componenti della commissione  residenti  in  comune  diverso  da
quello  ove  ha sede la commissione stessa, compete il rimborso delle
spese di viaggio, nella misura prevista per i dirigenti regionali.