Art. 2. Sostituzione del secondo comma dell'art. 7 1. Il secondo comma dell'art. 7 e' cosi' sostituito: "2. Dal 1 gennaio 1997 per ogni giornata di seduta della commissione in seduta plenaria, dei gruppi di lavoro, costituiti ai sensi dell'art. 4, settimo comma della presente legge, e dell'ufficio di presidenza della commissione, e' corrisposto un gettone di presenza di lire duecentomila alla presidente, di lire centocinquantamila alle vice presidenti, di lire centomila alle altre componenti la commissione; in caso di piu' sedute dei suddetti organismi nella stessa giornata, il gettone viene corrisposto una sola volta. L'erogazione annua dei gettoni non puo' superare lo stanziamento previsto dalla relativa voce di bilancio del Consiglio regionale. La misura del gettone di presenza e' rideterminata dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, all'inizio di ogni legislatura, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Alle componenti della commissione residenti in comune diverso da quello ove ha sede la commissione stessa, compete il rimborso delle spese di viaggio, nella misura prevista per i dirigenti regionali.