Allegato Art. 1. Oggetto Il presente Regolamento disciplina la concessione di contributi finanziari per favorire la specializzazione di personale sanitario laureato non medico. Art. 2. Beneficiari 1. Possono beneficiare dei contributi finanziari i residenti in provincia di Trento alla data di inizio dell'anno accademico di riferimento (1 novembre) e laureati nelle discipline della odontoiatria, fisica, farmacia, biologia, chimica, veterinaria, psicologia, o eventualmente in possesso di altri diplomi di laurea che consentano l'accesso ad un profilo professionale compreso nel ruolo sanitario. 2. I candidati ai contributi finanziari devono risultare ammessi alla frequenza di scuole di specializzazione universitaria nelle aree disciplinari previste per l'accesso ai profili professionali compresi nei ruoli sanitari del personale laureato non medico. 3. Gli interessati devono altresi' essere in possesso - ove prevista - dell'abilitazione all'esercizio professionale. 4. I candidati ai contributi finanziari provinciali non possono beneficiare di altre analoghe provvidenze comunque denominate. Art. 3. Fabbisogni 1. La Giunta provinciale provvede annualmente alla determinazione dei fabbisogni per ciascuna disciplina afferente al personale sanitario laureato non medico tenuto conto delle eventuali indicazioni contenute nel piano sanitario provinciale e sentito il comitato provinciale per la programmazione sanitaria, che fornira' le proprie indicazioni entro 30 giorni dalla formulazione della richiesta. 2. Nei limiti dei fabbisogni determinati ai sensi del comma precedente la Giunta provinciale approva un programma annuale di interventi, articolato per specifica disciplina in relazione alle risorse finanziarie disponibili ed alle convenzioni attivate con le Universita'. Art. 4. Bandi di concorso 1. Ogni anno la Giunta provinciale nei limiti dei fabbisogni e sulla base del programma di interventi di cui all'art. 3 provvede all'emissione di uno o piu' bandi di concorso per la concessione di contributi finanziari ai laureati non medici iscritti nell'anno accademico di riferimento presso le Universita' convenzionate ovvero presso le altre Universita' italiane, al primo anno delle Scuole di specializzazione nelle aree disciplinari afferenti ai profili dei ruoli sanitari. I bandi dovranno evidenziare il numero dei contributi per ciascuna disciplina. 2. I bandi di concorso dovranno altresi' precisare: modalita' e termini per la presentazione delle domande i requisiti previsti per la partecipazione la eventuale documentazione richiesta. 3. I requisiti previsti dai bandi per la concessione dei contributi finanziari, devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del bando, fatto salvo il requisito della residenza previsto nei termini indicati all'art. 2. 4. I bandi di concorso saranno pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Tentino Alto Adige. 5. Le competenti strutture provinciali provvederanno ad una adeguata pubblicizzazione dei bandi di concorso. Art. 5. Graduatorie 1. Ai fini della concessione dei contributi finanziari la Giunta provinciale approva specifiche graduatorie per ciascuna disciplina, recependo le graduatone formulate dalle Universita' con il punteggio acquisito da ciascun candidato nei concorsi di ammissione alle Scuole di specializzazione delle aree disciplinari afferenti alla disciplina considerata. 2. Qualora l'ammissione ad una o piu' Scuole di specializzazione sia avvenuta senza l'espletamento del concorso, alla formulazione delle graduatorie dei candidati per la disciplina interessata provvede una apposita Commissione nominata dalla Giunta provinciale e composta da funzionari provinciali e da esperti appartenenti ai ruoli sanitari interessati. La graduatoria viene formulata per titoli secondo criteri stabiliti dalla Giunta stessa. 3. Nel rispetto dell'ordine di tali graduatorie e nei limiti determinati dai bandi di concorso vengono assegnati i contributi previsti per ciascuna disciplina ai candidati che risultino nelle migliori posizioni delle specifiche graduatorie. Art. 6. Contributi finanziari 1. L'ammontare del contributo finanziario viene determinato dalla Giunta provinciale con i provvedimenti di approvazione dei bandi di concorso, nel limite massimo dell'importo previsto per le borse di studio a favore dei medici specializzandi, di cui al D. Leg.vo n. 257/1991. 2. La determinazione dei singoli contributi finanziari sara' proporzionale all'impegno orario previsto dai singoli ordinamenti delle Scuole di specializzazione per l'effettuazione delle attivita' didattiche teoriche e pratiche. 3. Il contributo finanziario, ferma restando l'eventuale fruizione del posto aggiuntivo o in soprannumero per l'ammissione ai corsi secondo le intese definite dalle convenzioni attivate con le Universita', non spetta ai candidati che esercitano attivita' professionali in strutture sanitarie con rapporto a tempo indeterminato. 4. Qualora tale rapporto di lavoro sia a tempo determinato il contributo viene ridotto in proporzione ai mesi di lavoro effettuati nel periodo di riferimento. 5. Se il candidato svolge altra attivita' lavorativa o attivita' professionale, il contributo finanziario viene ridotto a 1/3 di quello spettante. 6. Il candidato assegnatario del contributo fruisce degli interventi, nei termini e alle condizioni sopra indicate, per l'intera durata del corso di specializzazione regolarmente frequentato. 7. I contributi finanziari provinciali non sono cumulabili per l'intera durata del corso con altre analoghe provvidenze comunque denominate. Art. 7. Corresponsione dei contributi finanziari 1. I contributi finanziari sono corrisposti ai beneficiari per l'intera durata del Corso e in rate trimestrali posticipate, sulla base delle verifiche e delle certificazioni prodotte circa la posizione lavorativa e la continuita' di iscrizione e frequenza per il periodo di riferimento. 2. Qualora risulti la non regolare frequenza ovvero la ripetizione dell'anno il contributo viene sospeso per i periodi di riferimento. 3. La variazione dell'ordinamento didattico del corso di specializzazione e la modifica della posizione lavorativa e professionale degli specializzandi comporta l'eventuale rideterminazione del contributo previsto. Art. 8. Impegno dei beneficiari dei contributi 1. I beneficiari dei contributi finanziari dovranno preventivamente sottoscrivere un impegno a prestare servizio, in caso di assunzione, nell'ambito del servizio sanitario provinciale per un periodo comunque non inferiore ai cinque anni. 2. Qualora il rapporto di lavoro sia risolto anticipatamente ai cinque anni per volonta' del dipendente, lo stesso si impegna a restituire parte del contributo fruito in proporzione al periodo di lavoro non prestato nelle strutture del servizio sanitario provinciale. Art. 9. Norme transitorie 1. Limitatamente al primo anno di applicazione, potranno partecipare ai concorsi per l'attribuzione dei contributi finanziari, anche i laureati non medici iscritti ad anni di corso successivi al primo, per i quali saranno riservati fino al 50% dei contributi finanziari previsti. 2. Alla formulazione delle graduatorie per i candidati di cui al comma 1 provvede l'apposita Commissione di cui al comma 2 dell'art. 5. 3. I primi bandi di concorso relativi all'anno accademico 1996/1997 saranno emanati dalla Giunta provinciale entro 40 giorni dalla entrata in vigore del presente Regolamento.