Allegato
 
                               Art. 1.
                               Oggetto
 
  Il presente Regolamento disciplina  la  concessione  di  contributi
finanziari  per  favorire  la specializzazione di personale sanitario
laureato non medico.
 
                               Art. 2.
                             Beneficiari
 
  1. Possono beneficiare dei contributi  finanziari  i  residenti  in
provincia  di  Trento  alla  data  di  inizio dell'anno accademico di
riferimento  (1  novembre)  e   laureati   nelle   discipline   della
odontoiatria,   fisica,  farmacia,  biologia,  chimica,  veterinaria,
psicologia, o eventualmente in possesso di altri  diplomi  di  laurea
che  consentano  l'accesso  ad  un profilo professionale compreso nel
ruolo sanitario.
  2. I candidati ai contributi finanziari  devono  risultare  ammessi
alla frequenza di scuole di specializzazione universitaria nelle aree
disciplinari previste per l'accesso ai profili professionali compresi
nei ruoli sanitari del personale laureato non medico.
  3.  Gli  interessati  devono  altresi'  essere  in  possesso  - ove
prevista - dell'abilitazione all'esercizio professionale.
  4. I candidati ai contributi  finanziari  provinciali  non  possono
beneficiare di altre analoghe provvidenze comunque denominate.
 
                               Art. 3.
                             Fabbisogni
 
  1.  La  Giunta provinciale provvede annualmente alla determinazione
dei  fabbisogni  per  ciascuna  disciplina  afferente  al   personale
sanitario   laureato   non   medico   tenuto  conto  delle  eventuali
indicazioni contenute nel piano sanitario provinciale  e  sentito  il
comitato provinciale per la programmazione sanitaria, che fornira' le
proprie   indicazioni   entro  30  giorni  dalla  formulazione  della
richiesta.
  2. Nei  limiti  dei  fabbisogni  determinati  ai  sensi  del  comma
precedente  la  Giunta  provinciale  approva  un programma annuale di
interventi, articolato per specifica  disciplina  in  relazione  alle
risorse  finanziarie  disponibili ed alle convenzioni attivate con le
Universita'.
 
                               Art. 4.
                          Bandi di concorso
 
  1. Ogni anno la Giunta provinciale  nei  limiti  dei  fabbisogni  e
sulla  base  del  programma  di interventi di cui all'art. 3 provvede
all'emissione di uno o piu' bandi di concorso per la  concessione  di
contributi  finanziari  ai  laureati  non  medici  iscritti nell'anno
accademico di riferimento presso le Universita' convenzionate  ovvero
presso  le  altre Universita' italiane, al primo anno delle Scuole di
specializzazione nelle aree disciplinari  afferenti  ai  profili  dei
ruoli sanitari. I bandi dovranno evidenziare il numero dei contributi
per ciascuna disciplina.
  2. I bandi di concorso dovranno altresi' precisare:
   modalita' e termini per la presentazione delle domande
   i requisiti previsti per la partecipazione
   la eventuale documentazione richiesta.
  3. I requisiti previsti dai bandi per la concessione dei contributi
finanziari,  devono  essere  posseduti  dai  candidati  alla  data di
scadenza del bando, fatto salvo il requisito della residenza previsto
nei termini indicati all'art. 2.
  4. I bandi di concorso saranno pubblicati sul Bollettino  ufficiale
della Regione Autonoma Tentino Alto Adige.
  5.   Le  competenti  strutture  provinciali  provvederanno  ad  una
adeguata pubblicizzazione dei bandi di concorso.
 
                               Art. 5.
                             Graduatorie
 
  1. Ai fini della concessione dei contributi  finanziari  la  Giunta
provinciale  approva  specifiche graduatorie per ciascuna disciplina,
recependo le graduatone formulate dalle Universita' con il  punteggio
acquisito da ciascun candidato nei concorsi di ammissione alle Scuole
di specializzazione delle aree disciplinari afferenti alla disciplina
considerata.
  2.  Qualora  l'ammissione  ad una o piu' Scuole di specializzazione
sia avvenuta senza l'espletamento  del  concorso,  alla  formulazione
delle   graduatorie  dei  candidati  per  la  disciplina  interessata
provvede una apposita Commissione nominata dalla Giunta provinciale e
composta da funzionari provinciali e da esperti appartenenti ai ruoli
sanitari interessati.  La  graduatoria  viene  formulata  per  titoli
secondo criteri stabiliti dalla Giunta stessa.
  3.  Nel  rispetto  dell'ordine  di  tali  graduatorie  e nei limiti
determinati dai bandi di  concorso  vengono  assegnati  i  contributi
previsti  per  ciascuna  disciplina  ai candidati che risultino nelle
migliori posizioni delle specifiche graduatorie.
 
                               Art. 6.
                        Contributi finanziari
 
  1. L'ammontare del contributo finanziario viene  determinato  dalla
Giunta  provinciale  con i provvedimenti di approvazione dei bandi di
concorso, nel limite massimo dell'importo previsto per  le  borse  di
studio  a  favore  dei  medici specializzandi, di cui al D. Leg.vo n.
257/1991.
  2.  La  determinazione  dei  singoli  contributi  finanziari  sara'
proporzionale  all'impegno  orario  previsto  dai singoli ordinamenti
delle Scuole di specializzazione per l'effettuazione delle  attivita'
didattiche teoriche e pratiche.
  3.  Il contributo finanziario, ferma restando l'eventuale fruizione
del posto aggiuntivo o in  soprannumero  per  l'ammissione  ai  corsi
secondo   le  intese  definite  dalle  convenzioni  attivate  con  le
Universita',  non  spetta  ai  candidati  che  esercitano   attivita'
professionali   in   strutture   sanitarie   con   rapporto  a  tempo
indeterminato.
  4. Qualora tale rapporto di  lavoro  sia  a  tempo  determinato  il
contributo  viene ridotto in proporzione ai mesi di lavoro effettuati
nel periodo di riferimento.
  5. Se il candidato svolge altra attivita'  lavorativa  o  attivita'
professionale,  il  contributo  finanziario  viene  ridotto  a 1/3 di
quello spettante.
  6.  Il  candidato  assegnatario  del   contributo   fruisce   degli
interventi,  nei  termini  e  alle  condizioni  sopra  indicate,  per
l'intera  durata   del   corso   di   specializzazione   regolarmente
frequentato.
  7.  I  contributi  finanziari  provinciali  non sono cumulabili per
l'intera durata del corso con  altre  analoghe  provvidenze  comunque
denominate.
 
                               Art. 7.
              Corresponsione dei contributi finanziari
 
  1.  I  contributi  finanziari  sono  corrisposti ai beneficiari per
l'intera durata del Corso e in rate  trimestrali  posticipate,  sulla
base  delle  verifiche  e  delle  certificazioni  prodotte  circa  la
posizione lavorativa e la continuita' di iscrizione e  frequenza  per
il periodo di riferimento.
  2.  Qualora risulti la non regolare frequenza ovvero la ripetizione
dell'anno il contributo viene sospeso per i periodi di riferimento.
  3.  La  variazione  dell'ordinamento   didattico   del   corso   di
specializzazione   e   la   modifica  della  posizione  lavorativa  e
professionale    degli    specializzandi     comporta     l'eventuale
rideterminazione del contributo previsto.
 
                               Art. 8.
               Impegno dei beneficiari dei contributi
 
  1. I beneficiari dei contributi finanziari dovranno preventivamente
sottoscrivere  un impegno a prestare servizio, in caso di assunzione,
nell'ambito  del  servizio  sanitario  provinciale  per  un   periodo
comunque non inferiore ai cinque anni.
  2.  Qualora  il  rapporto  di lavoro sia risolto anticipatamente ai
cinque anni per volonta' del  dipendente,  lo  stesso  si  impegna  a
restituire  parte  del contributo fruito in proporzione al periodo di
lavoro  non  prestato  nelle   strutture   del   servizio   sanitario
provinciale.
 
                               Art. 9.
                          Norme transitorie
 
  1.   Limitatamente   al   primo   anno  di  applicazione,  potranno
partecipare ai concorsi per l'attribuzione dei contributi finanziari,
anche i laureati non medici iscritti ad anni di corso  successivi  al
primo,  per  i  quali  saranno  riservati  fino al 50% dei contributi
finanziari previsti.
  2. Alla formulazione delle graduatorie per i candidati  di  cui  al
comma  1  provvede l'apposita Commissione di cui al comma 2 dell'art.
5.
  3. I primi bandi di concorso relativi all'anno accademico 1996/1997
saranno emanati  dalla  Giunta  provinciale  entro  40  giorni  dalla
entrata in vigore del presente Regolamento.