(Pubblicata nel Bollettino ufficiale  della Regione Valle d'Aosta
                                n. 25
                         del 3 giugno 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. Dopo il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale 6 luglio l984,
n.   30   (Interventi  regionali  in  materia  di  aricoltura),  come
modificato dall'art. 2 della legge regionale 12 dicembre l986, n.  62
e  dall'art.    1  della  legge  regionale  13 giugno 1991, n. 19, e'
aggiunto il seguente:
  "5-bis.  Per  interventi di adeguamento igienico-sanitario, che non
comportino aumenti di produzione, possono essere concessi  contributi
in  conto  capitale  nella  misura del settantacinque per cento della
spesa ritenuta ammissibile,  ai  sensi  degli  art.  4,  5  e  6  del
regolamento   regionale   16   agosto   1994  n.  7  (Regolamento  di
applicazione della legge regionale 6 luglio l984, n.  30  (Interventi
regionali in materia di agricoltura), e successive modificazioni)."