(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 25 del 3 giugno 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale 6 luglio l984, n. 30 (Interventi regionali in materia di aricoltura), come modificato dall'art. 2 della legge regionale 12 dicembre l986, n. 62 e dall'art. 1 della legge regionale 13 giugno 1991, n. 19, e' aggiunto il seguente: "5-bis. Per interventi di adeguamento igienico-sanitario, che non comportino aumenti di produzione, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura del settantacinque per cento della spesa ritenuta ammissibile, ai sensi degli art. 4, 5 e 6 del regolamento regionale 16 agosto 1994 n. 7 (Regolamento di applicazione della legge regionale 6 luglio l984, n. 30 (Interventi regionali in materia di agricoltura), e successive modificazioni)."