Art. 3.
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 30/1984, come
modificato  dall'art. 5 della legge regionale 62/1986, e' inserito il
seguente:
   "2-bis.  Nell'ambito  delle  attivita'  istituzionalmente  proprie
svolte dai consorzi di miglioramento fondiario ai sensi delle vigenti
disposizioni  legislative  nazionali  e  regionali e' riconosciuta la
facolta' di utilizzare le acque fluenti nei canali e  nelle  condotte
consortili per la produzione di energia elettrica, anche per utilizzi
diversi  da  quelli  previsti  dal comma 2, a condizione che tali usi
comportino la restituzione delle acque e non  pregiudichino  la  loro
utilizzazione primaria a scopo irriguo".