Art. 3. 1. Dopo il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 30/1984, come modificato dall'art. 5 della legge regionale 62/1986, e' inserito il seguente: "2-bis. Nell'ambito delle attivita' istituzionalmente proprie svolte dai consorzi di miglioramento fondiario ai sensi delle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali e' riconosciuta la facolta' di utilizzare le acque fluenti nei canali e nelle condotte consortili per la produzione di energia elettrica, anche per utilizzi diversi da quelli previsti dal comma 2, a condizione che tali usi comportino la restituzione delle acque e non pregiudichino la loro utilizzazione primaria a scopo irriguo".