Art. 7.
                Viabilita', irrigazione e acquedotti
 
  1.  E'  autorizzata la concessione di contributi in conto capitale,
nei limiti dello stanziamento di bilancio, a favore di proprietari di
aziende agricole, singoli od associati, di consorzi di  miglioramento
fondiario  e  di  consorterie,  per  la  costruzione,  sistemazione e
riattamento  di  strade  poderali,  interpoderali  e   vicinali,   di
monorotaie,   teleferiche  e  fili  a  sbalzo  che  sostituiscono  la
viabilita' rurale,  di  acquedotti  rurali,  di  canali  irrigui,  di
impianti di irrigazione e di fertirrigazione.
  2.  Le  strade vicinali e gli acquedotti devono essere di interesse
prevalentemente agricolo ai sensi dell'art. 19, comma 4, del regolam.
reg. 7/1994.
  3. Il contributo regionale  sulla  spesa  ammessa,  determinata  ai
sensi  dell'art.  19  del  regolam.  reg.  7/1994,  e' concesso nelle
seguenti misure:
   a) cinquanta per  cento  per  opere  eseguite  da  proprietari  di
aziende agricole singoli od associati;
   b)  novantacinque  per  cento  per  opere  eseguite da consorzi di
miglioramento fondiario o consorterie.
  4. Le Comunita' montane e i Comuni sono autorizzati  a  contribuire
alla  spesa,  nella misura massima del cinque per cento, nell'ipotesi
di cui al comma 3, lett. b), qualora gli interventi abbiano rilevante
valenza comprensoriale e contribuiscano al mantenimento dell'ambiente
e dell'equilibrio idrogeologico del territorio.
  5. Ad integrazione del contributo di cui al comma 3, lett. b),  per
un  importo  massimo  del  cinque  per  cento della spesa ammessa per
l'esecuzione delle  opere  di  miglioramento  fondiario,  qualora  le
stesse  non  beneficino  del finanziamento di cui al comma 4, possono
essere richieste le provvidenze previste dall'art. 4.
  6.  Qualora  le  opere  siano  di  rilevante  importanza  ai   fini
dell'esercizio  dell'agricoltura,  su richiesta dei consorzi e previa
verifica  tecnico-economica  effettuata  dalla  commissione   tecnica
prevista  dall'art.  19  del  regolam.    reg. 7/1994, possono essere
eseguite dalla Regione,  con  spese  a  totale  carico  del  bilancio
regionale.
  7.  Per  opere di miglioramento fondiario aventi le caratteristiche
di cui al comma 6, che contribuiscono a ridurre i costi di produzione
e a migliorare le condizioni di vita e di  lavoro  e  favoriscono  la
tutela e il miglioramento dell'ambiente, realizzate con il contributo
dell'unione europea e per le quali i consorzi abbiano contratto mutui
integrativi, possono essere concessi contributi annui di importo pari
alle  quote  di  ammortamento  a  loro carico, fino alla scadenza del
mutuo, a condizione che l'importo complessivo del  contributo  e  del
mutuo non superi quello delle spese sostenute.
  8.  Sono  altresi'  a  totale  carico  del  bilancio  regionale gli
interventi che interessano canali irrigui aventi anche le funzioni di
raccolta e scolo delle acque reflue e che favoriscono il mantenimento
dell'equilibrio idrogeologico, nonche' gli interventi  necessari  per
il  ripristino  e la riapertura della viabilita' rurale in seguito ad
eventi calamitosi naturali.
  9. Nei comprensori costituiti da alpeggi e mayens privi di adeguata
viabilita', possono essere concessi,  previa  istanza  da  presentare
alla  struttura  regionale  competente  in  materia  di miglioramenti
fondiari, contributi pari al  novantacinque  per  cento  delle  spese
sostenute  per  l'utilizzazione  di  elicotteri  per  il trasporto di
prodotti agricoli e mezzi tecnici di produzione,  nonche'  di  quanto
utile per il razionale sfruttamento di alpeggi e mayens. Ogni singolo
intervento  e'  preventivamente  autorizzato  con  provvedimento  del
dirigente  della  struttura  regionale  competente  in   materia   di
miglioramenti  fondiari e, entro le ventiquattro ore antecedenti alla
rotazione, il beneficiario  e'  tenuto  a  darne  comunicazione  alla
struttura  stessa  al  fine  di  permettere  i relativi controlli. Il
contributo e' concesso  entro  centottanta  giorni  su  presentazione
delle  fatture  quietanzate,  con  provvedimento  del dirigente della
struttura regionale competente in materia di miglioramenti fondiari.
  10.  E'  autorizzata,  a  favore  dei  consorzi  di   miglioramento
fondiario,  col  consenso dei Comuni interessati, l'espropriazione di
aree  per  la  costruzione  di  strade   interpoderali,   monorotaie,
teleferiche, fili a sbalzo e opere irrigue".