Art. 2. Defininizione degli interventi 1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 1 la Regione promuove forme di collaborazione anche con altre Regioni, nonche' intese governative per gli aspetti di rilievo nazionale ed internazionale volti a valorizzare la figura e l'impresa del Caboto. In armonia con i programmi celebrativi nazionali, la Regione altresi' promuove, direttamente o in collaborazione con enti locali, universita' e istituzioni culturali del Veneto, iniziative e azioni adeguate con particolare riferimento: a) alla valorizzazione della partecipazione delle comunita' venete del Canada; b) alla produzione di materiale informativo, documentario e pubblicitario, relativo alle manifestazioni celebrative; c) alla pubblicazione di ricerche, saggi e documentazione, anche audiovisiva e su supporto informatico, di carattere storico, scientifico e didattico attinenti alle celebrazioni. 2. Le iniziative di cui alle lettere b) e c) di cui al comma 1 possono essere affidate, ove opportuno per ragioni di economicita' e funzionalita', ad istituti ed organismi specializzati, mediante apposita convenzione.