Art. 2.
                   Defininizione degli interventi
 
  1.  Per  il raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 1 la
Regione promuove forme di collaborazione  anche  con  altre  Regioni,
nonche'  intese  governative  per gli aspetti di rilievo nazionale ed
internazionale volti a valorizzare la figura e l'impresa del  Caboto.
In armonia con i programmi celebrativi nazionali, la Regione altresi'
promuove,   direttamente   o   in  collaborazione  con  enti  locali,
universita' e istituzioni culturali del Veneto, iniziative  e  azioni
adeguate con particolare riferimento:
   a) alla valorizzazione della partecipazione delle comunita' venete
del Canada;
   b)  alla  produzione  di  materiale  informativo,  documentario  e
pubblicitario, relativo alle manifestazioni celebrative;
   c) alla pubblicazione di ricerche, saggi e  documentazione,  anche
audiovisiva   e   su  supporto  informatico,  di  carattere  storico,
scientifico e didattico attinenti alle celebrazioni.
  2. Le iniziative di cui alle lettere b) e c)  di  cui  al  comma  1
possono  essere affidate, ove opportuno per ragioni di economicita' e
funzionalita',  ad  istituti  ed  organismi  specializzati,  mediante
apposita convenzione.