Art. 4. Norma finanziaria 1I. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in lire 300.000.000 per l'anno 1997, si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento, in termini di competenza e cassa, del capitolo n. 80210 denominato "Fondo globale spese correnti", partita n. 9, iscritto nello stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione per l'esercizio 1997 e contemporanea istituzione del capitolo n. 70074, denominato "Spese per la partecipazione della Regione Veneto alle celebrazioni promosse per il quinto centenario della scoperta del Canada da parte di Giovanni Caboto", nel medesimo stato di previsione della spesa, con lo stanziamento di lire 300.000.000, in termini di competenza e cassa. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 3 giugno 1997 Galan