Art. 4.
                          Norma finanziaria
 
  1I.  Agli  oneri  derivanti dall'applicazione della presente legge,
quantificabili in lire 300.000.000 per  l'anno  1997,  si  fa  fronte
mediante  riduzione di pari importo dello stanziamento, in termini di
competenza e cassa, del capitolo n. 80210 denominato  "Fondo  globale
spese  correnti",  partita  n.  9, iscritto nello stato di previsione
della spesa  del  Bilancio  di  previsione  per  l'esercizio  1997  e
contemporanea  istituzione  del  capitolo n. 70074, denominato "Spese
per la partecipazione della Regione Veneto alle celebrazioni promosse
per il quinto centenario  della  scoperta  del  Canada  da  parte  di
Giovanni  Caboto",  nel medesimo stato di previsione della spesa, con
lo stanziamento di lire  300.000.000,  in  termini  di  competenza  e
cassa.
  La  presente  legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione veneta.
   Venezia, 3 giugno 1997
                                Galan