(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 2 del 31 gennaio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. Al fine di consentire alle Comunita' Montane di promuovere, ai sensi dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, l'esercizio associato di servizi comunali relativi al trasporto scolastico, la Regione concede, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2, un contributo in conto capitale per l'acquisto di uno scuolabus. 2. L'importo del contributo e' determinato dalla Giunta regionale entro i limiti del 70 e 80 per cento della spesa ammissibile in relazione alla disponibilita' finanziaria.