(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 2
                        del 31 gennaio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  Al  fine di consentire alle Comunita' Montane di promuovere, ai
sensi dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1994,  n.  97,  l'esercizio
associato  di  servizi  comunali relativi al trasporto scolastico, la
Regione concede, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.   2,
un contributo in conto capitale per l'acquisto di uno scuolabus.
  2.  L'importo  del contributo e' determinato dalla Giunta regionale
entro i limiti del 70 e 80  per  cento  della  spesa  ammissibile  in
relazione alla disponibilita' finanziaria.