Art. 3. Oneri di gestione 1. Gli oneri relativi alla gestione del servizio, per la parte non gravante sul bilancio dell'Ente delegato, sono a carico dei Comuni i quali provvedono, annualmente, ai rimborsi alle Comunita' Montane in base a un piano di riparto dalla stessa predisposto. 2. Ai Comuni di cui al precedente art. 2 competono gli interventi finanziari della Regione per trasporto scolastico previsti nel piano annuale di cui all'art. 6 della legge regionale 15 dicembre 1978, n. 78.