Art. 3.
                          Oneri di gestione
 
  1.  Gli oneri relativi alla gestione del servizio, per la parte non
gravante sul bilancio dell'Ente delegato, sono a carico dei Comuni  i
quali  provvedono, annualmente, ai rimborsi alle Comunita' Montane in
base a un piano di riparto dalla stessa predisposto.
  2. Ai Comuni di cui al precedente art. 2 competono  gli  interventi
finanziari  della Regione per trasporto scolastico previsti nel piano
annuale di cui all'art. 6 della legge regionale 15 dicembre 1978,  n.
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