Art. 4.
                     Graduatoria dei beneficiari
 
  1.  La graduatoria delle Comunita' Montane interessate, predisposta
dalla Giunta regionale, e' formulata tenendo  conto  del  numero  dei
Comuni  che  hanno  conferito  la  delega  e  sulla base dei seguenti
ulteriori criteri in ordine di priorita':
   a) consistenza complessiva degli alunni utenti;
   b) estensione territoriale dei Comuni delegati;
   c) economicita' della gestione associata;
   d) percorrenza chilometrica giornaliera.