Art. 4. Graduatoria dei beneficiari 1. La graduatoria delle Comunita' Montane interessate, predisposta dalla Giunta regionale, e' formulata tenendo conto del numero dei Comuni che hanno conferito la delega e sulla base dei seguenti ulteriori criteri in ordine di priorita': a) consistenza complessiva degli alunni utenti; b) estensione territoriale dei Comuni delegati; c) economicita' della gestione associata; d) percorrenza chilometrica giornaliera.