Art. 5. Procedure per la concessione del contributo 1. Ai fini dell'inserimento nella graduatoria di cui al precedente articolo, le Comunita' Montane interessate presentano alla Giunta Regionale - Settore Diritto allo Studio, entro giorni 45 dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza contenente i dati di cui al precedente art. 4. 2. Alla domanda vanno allegati i seguenti atti: deliberazioni consiliari, esecutive, dei Comuni, contenenti la delega alla gestione del Servizio trasporto scolastico, il relativo impegno di spesa e le modalita' per il conferimento alle Comunita' Montane degli eventuali scuolabus di proprieta' e per l'utilizzazione del personale comunale addetto al servizio; deliberazione, esecutiva, della Comunita' Montana delegataria contenente, oltre che l'accettazione della delega, l'impegno a carico del bilancio dell'Ente per la copertura della spesa eccedente il contributo regionale; piano economico-finanziario della gestione del servizio sulla base degli elementi di cui al precedente art. 4; carta topografica della zona servita dallo scuolabus con l'indicazione degli itinerari da percorrere. La Giunta Regionale, acquisite le istanze di cui al precedente comma 1, approva la graduatoria dei beneficiari, fissa l'entita' del contributo e, salvi i casi di incompleta documentazione, provvede alla liquidazione delle somme assegnate.