Art. 5.
             Procedure per la concessione del contributo
 
  1. Ai fini dell'inserimento nella graduatoria di cui al  precedente
articolo,  le  Comunita'  Montane  interessate presentano alla Giunta
Regionale - Settore Diritto allo Studio, entro giorni 45  dalla  data
di   entrata   in  vigore  della  presente  legge,  apposita  istanza
contenente i dati di cui al precedente art. 4.
  2. Alla domanda vanno allegati i seguenti atti:
   deliberazioni  consiliari,  esecutive,  dei  Comuni, contenenti la
delega alla gestione del Servizio trasporto scolastico,  il  relativo
impegno  di  spesa  e le modalita' per il conferimento alle Comunita'
Montane degli eventuali scuolabus di proprieta' e per l'utilizzazione
del personale comunale addetto al servizio;
   deliberazione,  esecutiva,  della  Comunita'  Montana  delegataria
contenente, oltre che l'accettazione della delega, l'impegno a carico
del  bilancio  dell'Ente  per  la  copertura della spesa eccedente il
contributo regionale;
   piano economico-finanziario della gestione del servizio sulla base
degli elementi di cui al precedente art. 4;
   carta  topografica  della  zona  servita   dallo   scuolabus   con
l'indicazione degli itinerari da percorrere.
  La  Giunta  Regionale,  acquisite  le  istanze di cui al precedente
comma 1, approva la graduatoria dei beneficiari, fissa l'entita'  del
contributo  e,  salvi  i  casi di incompleta documentazione, provvede
alla liquidazione delle somme assegnate.