Art. 8.
 
  La  presente  legge  e'  dichiarata  urgente  ed entra in vigore il
giorno  successivo  alla  sua  pubblicazione  nel  Bollettino   della
Regione.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
   L'Aquila, addi' 13 gennaio 1997
                              FALCONIO