Art. 14. Effetti della costituzione dell'ente di ambito 1. Con la costituzione ed insediamento dell'ente di ambito, gli enti locali associati cessano l'esercizio delle funzioni individuali attinenti i propri servizi idrici per esercitarle in forma associata. Contestualmente l'ente di ambito assume legittimazione ad esercitare dette funzioni cosi' come previsto al precedente art. 6. 2. Fino a quando l'ente di ambito non e' in grado di sottoscrivere la convenzione con il gestore o i gestori del servizio idrico integrato e di determinare la tariffa del servizio medesimo, la tariffa delle gestioni in atto e' determinata ed applicata dai soggetti gestori esistenti.