Art. 14.
           Effetti della costituzione dell'ente di ambito
 
  1. Con la costituzione ed insediamento  dell'ente  di  ambito,  gli
enti  locali associati cessano l'esercizio delle funzioni individuali
attinenti i propri servizi idrici per esercitarle in forma associata.
Contestualmente l'ente di ambito assume legittimazione ad  esercitare
dette funzioni cosi' come previsto al precedente art. 6.
  2.  Fino a quando l'ente di ambito non e' in grado di sottoscrivere
la convenzione con  il  gestore  o  i  gestori  del  servizio  idrico
integrato  e  di  determinare  la  tariffa  del servizio medesimo, la
tariffa delle gestioni  in  atto  e'  determinata  ed  applicata  dai
soggetti gestori esistenti.