Art. 15.
   Convenzione tipo per la gestione del servizio idrico integrato
 
  1.  Entro  90  gg.  dall'entrata  in vigore della presente legge la
Giunta regionale approva la "convenzione-tipo  per  la  gestione  del
servizio   idrico   integrato"   ed  il  relativo  "Disciplinare"  in
conformita' di quanto previsto dall'art. 11 della legge 36/1994 e con
i contenuti previsti dal decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 4 marzo 1996, n. 47.