Art. 15. Convenzione tipo per la gestione del servizio idrico integrato 1. Entro 90 gg. dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva la "convenzione-tipo per la gestione del servizio idrico integrato" ed il relativo "Disciplinare" in conformita' di quanto previsto dall'art. 11 della legge 36/1994 e con i contenuti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, n. 47.