Art. 16. Trasferimento del personale 1. Con successiva apposita legge, da adottarsi entro 5 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede alla disciplina delle forme e modalita' per il trasferimento del personale di cui all'art. 12 comma 3 della legge 36/1994 ai soggetti gestori del servizio idrico integrato. 2. Ai fini del precedente comma la Giunta regionale provvede ad una ricognizione generalizzata sul territorio regionale delle forme di gestione od organizzazione dei servizi idrici esistenti in modo da disporre dell'esatta cognizione del personale impiegato. 3. Il personale di cui al comma 2 e' quello in servizio presso gli enti gestori, alla data del 19 luglio 1996, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 4. I comuni e gli altri enti di cui al precedente comma sono tenuti a trasmettere i relativi dati entro 60 gg. dalla richiesta regionale.