Art. 16.
                     Trasferimento del personale
 
  1.  Con  successiva  apposita  legge,  da  adottarsi  entro  5 mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede alla
disciplina delle forme e modalita' per il trasferimento del personale
di cui all'art. 12 comma 3 della legge 36/1994  ai  soggetti  gestori
del servizio idrico integrato.
  2. Ai fini del precedente comma la Giunta regionale provvede ad una
ricognizione  generalizzata  sul  territorio regionale delle forme di
gestione od organizzazione dei servizi idrici esistenti  in  modo  da
disporre dell'esatta cognizione del personale impiegato.
  3.  Il personale di cui al comma 2 e' quello in servizio presso gli
enti gestori, alla data del 19 luglio 1996, con rapporto di lavoro  a
tempo indeterminato.
  4. I comuni e gli altri enti di cui al precedente comma sono tenuti
a trasmettere i relativi dati entro 60 gg. dalla richiesta regionale.