Art. 17.
           Coordinamento tra ambiti territoriali ottimali
 
  1.  Le  interferenze  dei servizi idrici integrati che intercorrono
tra ambiti territoriali ottimali diversi all'interno della Regione ed
in modo particolare quelle  connesse  a  schemi  acquedottistici  che
prevedono   il   trasferimento   di   risorse   e   l'uso  comune  di
infrastrutture, sono disciplinate dalla Giunta regionale, fatte salve
le competenze dell'autorita' di  bacino  in  tema  di  programmazione
dell'uso  della  risorsa. A tal fine la Giunta regionale, con propria
deliberazione, definisce gli schemi  delle  convenzioni  obbligatorie
che  debbono  essere  stipulate  tra  i soggetti gestori degli ambiti
territoriali interessati.  Vengono fatte salve le derivazioni in atto
che prevedono il trasferimento delle risorse in altro  ambito  ovvero
quelle  per  le  quali  sono in corso domande di derivazione, nonche'
quelle  previste  in  strumenti  regolatori  delle  acque  precedenti
all'entrata in vigore della presente legge.
  Per   dette   derivazioni,  senza  necessita'  di  convenzione,  la
competenza  e'  dell'ambito  derivatore  al  quale  e'  riservata  la
gestione   della   derivazione   compresi   i  lavori  relativi  alla
captazione.
  L'ente di ambito del territorio nel quale ricade la  derivazione  a
beneficio  di altro ambito vigilera' invece sull'integrita' del corpo
idrico.
  Per ogni controversia competente e' la Giunta  regionale  salvo  le
competenze dell'ambito di bacino di cui alle note precedenti.
  2.  Il  prezzo dell'acqua trasferita e' definito in modo concordato
sulla base di parametri ed indici obiettivi desunti dalla tariffa  di
riferimento.  Nessun  onere e' comunque a carico dell'ente derivatore
per le derivazioni in atto ovvero con domande in corso o previsti  da
precedenti  strumenti  regolatori  di  cui  al comma 1 salvo i canoni
dello Stato.