Art. 17. Coordinamento tra ambiti territoriali ottimali 1. Le interferenze dei servizi idrici integrati che intercorrono tra ambiti territoriali ottimali diversi all'interno della Regione ed in modo particolare quelle connesse a schemi acquedottistici che prevedono il trasferimento di risorse e l'uso comune di infrastrutture, sono disciplinate dalla Giunta regionale, fatte salve le competenze dell'autorita' di bacino in tema di programmazione dell'uso della risorsa. A tal fine la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce gli schemi delle convenzioni obbligatorie che debbono essere stipulate tra i soggetti gestori degli ambiti territoriali interessati. Vengono fatte salve le derivazioni in atto che prevedono il trasferimento delle risorse in altro ambito ovvero quelle per le quali sono in corso domande di derivazione, nonche' quelle previste in strumenti regolatori delle acque precedenti all'entrata in vigore della presente legge. Per dette derivazioni, senza necessita' di convenzione, la competenza e' dell'ambito derivatore al quale e' riservata la gestione della derivazione compresi i lavori relativi alla captazione. L'ente di ambito del territorio nel quale ricade la derivazione a beneficio di altro ambito vigilera' invece sull'integrita' del corpo idrico. Per ogni controversia competente e' la Giunta regionale salvo le competenze dell'ambito di bacino di cui alle note precedenti. 2. Il prezzo dell'acqua trasferita e' definito in modo concordato sulla base di parametri ed indici obiettivi desunti dalla tariffa di riferimento. Nessun onere e' comunque a carico dell'ente derivatore per le derivazioni in atto ovvero con domande in corso o previsti da precedenti strumenti regolatori di cui al comma 1 salvo i canoni dello Stato.