Art. 18.
                          Norme transitorie
 
  1.  Le  attivita' di cui ai punti a), b) ed f) dell'art. 9, comma 2
della presente legge e gli adempimenti di cui ai punti c)  e  d)  del
comma 2 dell'art. 9 della presente legge, devono concludersi entro il
termine perentorio di 1 anno dalla costituzione dell'ente di ambito.
  2. Per lo svolgimento delle attivita' e degli adempimenti di cui al
comma  1  del  presente  articolo, l'ente di ambito si avvarra' delle
strutture e del personale del consorzio acquedottistico di  cui  alla
legge regionale 66/1987 e segg.
  3.  Decorso  inutilmente  il termine di cui al comma 1 del presente
articolo, la Giunta regionale  nomina  un  commissario  ad  acta  per
l'affidamento del servizio idrico integrato.
  4.  I  consorzi  acquedottistici  di  cui  al  comma 2 del presente
articolo, continueranno  a  gestire  i  servizi  loro  affidati  fino
all'organizzazione   del   servizio   idrico  integrato.  Gli  organi
esecutivi dei consorzi  e  delle  aziende  consortili  resteranno  in
carica  fino  all'affidamento  dei  servizi idrico integrato al nuovo
soggetto gestore.
  5. Le immobilizzazioni, le attivita' e le  passivita'  relative  ai
servizi di cui all'art. 4, comma 1, lett. f) della legge 36/1994, ivi
compresi   gli   oneri  relativi  all'ammortamento  dei  mutui,  sono
trasferiti al soggetto gestore del servizio idrico integrato.
  6. In attesa dell'organizzazione del servizio  idrico  integrato  e
dell'emanazione  della tariffa di riferimento di cui agli artt.  13 e
segg. della legge 36/1994, le spese  di  funzionamento  dell'ente  di
ambito  restano a carico dei consorzi acquedottistici di cui al comma
2.