Art. 18. Norme transitorie 1. Le attivita' di cui ai punti a), b) ed f) dell'art. 9, comma 2 della presente legge e gli adempimenti di cui ai punti c) e d) del comma 2 dell'art. 9 della presente legge, devono concludersi entro il termine perentorio di 1 anno dalla costituzione dell'ente di ambito. 2. Per lo svolgimento delle attivita' e degli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo, l'ente di ambito si avvarra' delle strutture e del personale del consorzio acquedottistico di cui alla legge regionale 66/1987 e segg. 3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 del presente articolo, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta per l'affidamento del servizio idrico integrato. 4. I consorzi acquedottistici di cui al comma 2 del presente articolo, continueranno a gestire i servizi loro affidati fino all'organizzazione del servizio idrico integrato. Gli organi esecutivi dei consorzi e delle aziende consortili resteranno in carica fino all'affidamento dei servizi idrico integrato al nuovo soggetto gestore. 5. Le immobilizzazioni, le attivita' e le passivita' relative ai servizi di cui all'art. 4, comma 1, lett. f) della legge 36/1994, ivi compresi gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui, sono trasferiti al soggetto gestore del servizio idrico integrato. 6. In attesa dell'organizzazione del servizio idrico integrato e dell'emanazione della tariffa di riferimento di cui agli artt. 13 e segg. della legge 36/1994, le spese di funzionamento dell'ente di ambito restano a carico dei consorzi acquedottistici di cui al comma 2.