Art. 3. Modifica degli ambiti territoriali ottimali 1. Le delimitazioni di cui all'art. 2 possono essere modificate per la necessita' di ottimizzare la gestione o per armonizzare gli ambiti a sopravvenute scelte della programmazione regionale. 2. Alle modifiche provvede il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentiti gli enti locali e gli enti di ambito di cui al successivo art. 6, previo parere dell'autorita' di bacino interessata. 3. L'autorita' di bacino esprime il proprio parere ed eventuali osservazioni entro 60 giorni dalla richiesta. Decorso infruttuosamente tale termine il parere si considera favorevolmente espresso. 4. Le eventuali proposte di modifica degli ambiti territoriali ottimali ricadenti nei bacini idrografici di rilievo nazionale, prima dell'approvazione del Consiglio regionale, sentiti gli organi interessati, sono sottoposte all'autorita' di bacino per la determinazione di competenza di cui all'art. 12 comma quarto della legge 183/1989. 5. Il provvedimento di modifica di cui al comma 2 detta inoltre le disposizioni per adeguare lo statuto degli enti di ambito di cui al successivo art. 6 all'assetto risultante dalla nuova delimitazione.