Art. 3.
             Modifica degli ambiti territoriali ottimali
 
  1. Le delimitazioni di cui all'art. 2 possono essere modificate per
la necessita' di ottimizzare la gestione o per armonizzare gli ambiti
a sopravvenute scelte della programmazione regionale.
  2.  Alle  modifiche  provvede  il  Consiglio regionale, su proposta
della Giunta, sentiti gli enti locali e gli enti di ambito di cui  al
successivo   art.   6,   previo   parere   dell'autorita'  di  bacino
interessata.
  3. L'autorita' di bacino esprime il  proprio  parere  ed  eventuali
osservazioni    entro    60    giorni    dalla   richiesta.   Decorso
infruttuosamente tale termine il parere si  considera  favorevolmente
espresso.
  4.  Le  eventuali  proposte  di  modifica degli ambiti territoriali
ottimali ricadenti nei bacini idrografici di rilievo nazionale, prima
dell'approvazione  del  Consiglio  regionale,  sentiti   gli   organi
interessati,   sono   sottoposte   all'autorita'  di  bacino  per  la
determinazione di competenza di cui all'art. 12  comma  quarto  della
legge 183/1989.
  5.  Il provvedimento di modifica di cui al comma 2 detta inoltre le
disposizioni per adeguare lo statuto degli enti di ambito di  cui  al
successivo art. 6 all'assetto risultante dalla nuova delimitazione.