Art. 4.
                        Gestione acque reflue
 
  1.  Al  fine di consentire il riuso per scopi irrigui dell'acqua di
risulta dalla  depurazione,  i  consorzi  di  bonifica  operanti  nei
territori degli ambiti, possono concorrere, previa convenzione con il
competente   soggetto   gestore,  alla  gestione  degli  impianti  di
depurazione.