Art. 6. Modalita' di cooperazione 1. Gli enti locali ricadenti in ciascun ambito territoriale ottimale organizzano il servizio idrico integrato, costituito dai servizi indicati al precedente art. 1 entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 2. A tal fine, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale provvedono a costituire un consorzio obbligatorio di funzioni ai sensi dell'art. 25, comma 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni denominato "ente di ambito". 3. Il Sindaco del comune che ha il maggior numero di abitanti residenti provvede a coordinare le attivita' strumentali alla costituzione dell'ente di ambito e, in particolare: a) entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, promuove apposite conferenze preliminari tra i Sindaci dei comuni appartenenti a ciascun ambito e, sulla scorta delle risultanze, predispone la Convenzione e lo Statuto dell'ente di ambito sulla base degli schemi allegati sub. B) e sub. C) alla presente legge a formarne parte integrante e sostanziale; b) trasmette, tempestivamente, ai comuni la convenzione e lo statuto dell'ente di ambito di cui al punto a) fissando contestualmente il termine perentorio di 60 giorni, entro il quale ciascun Consiglio comunale deve approvare a maggioranza assoluta dei componenti, senza modifiche, la Convenzione e lo Statuto; c) trascorsi i 60 gg. di cui al punto b), entro 10 giorni, chiede l'intervento sostitutivo del Comitato regionale di Controllo, ai sensi dell'art. 48 della legge 142/1990, nel caso di inosservanza degli obblighi e termini suddetti; d) assicura che la convenzione di cui all'allegato sub. B) della presente legge venga stipulata anche separatamente dai rappresentanti legali degli enti locali consorziati mediante contratto di diritto pubblico ricevuto dal Segretario del Comune con maggior numero di residenti facente parte del consorzio, ovvero da un notaio, entro il termine perentorio di 30 gg. dall'ultima approvazione; e) convoca e presiede l'Assemblea di insediamento per l'elezione degli organi dell'ente di ambito; f) assicura, con la struttura organizzativa e il personale del consorzio acquedottistico di cui alla legge regionale 66/1978 e seguenti operante nell'ambito, il primo funzionamento dell'ente di ambito. 4. Per l'espletamento del potere sostitutivo di cui al punto c) del comma precedente, il CO.RE.CO., entro 10 giorni, provvede a nominare un commissario "ad acta", al quale assegna 20 giorni per l'adempimento dell'incarico. 5. L'ente di ambito costituisce struttura unitaria competente all'esercizio associato delle funzioni degli enti locali relative all'organizzazione ed alla gestione del servizio idrico integrato. Esso assume con le modalita' e nei termini di cui al successivo art. 11, la rappresentanza unitaria degli interessi degli enti locali associati ed esercita tutte le funzioni ad essi spettanti relativamente all'organizzazione ed alla gestione del servizio idrico integrato, ivi comprese quelle concernenti il rapporto con il gestore o i gestori del servizio sia per quanto attiene alla sua instaurazione, modifica o cessazione.