Art. 6.
                      Modalita' di cooperazione
 
  1.  Gli  enti  locali  ricadenti  in  ciascun  ambito  territoriale
ottimale organizzano il servizio  idrico  integrato,  costituito  dai
servizi  indicati al precedente art. 1 entro il termine perentorio di
sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
  2. A tal fine, entro 120 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della   presente  legge,  i  comuni  ricadenti  nel  medesimo  ambito
territoriale  ottimale   provvedono   a   costituire   un   consorzio
obbligatorio di funzioni ai sensi dell'art. 25, comma 7 della legge 8
giugno  1990,  n. 142, e successive modificazioni denominato "ente di
ambito".
  3. Il Sindaco del comune che  ha  il  maggior  numero  di  abitanti
residenti   provvede  a  coordinare  le  attivita'  strumentali  alla
costituzione dell'ente di ambito e, in particolare:
   a) entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge,  promuove  apposite  conferenze  preliminari tra i Sindaci dei
comuni  appartenenti  a  ciascun  ambito  e,   sulla   scorta   delle
risultanze,  predispone  la  Convenzione  e  lo  Statuto dell'ente di
ambito sulla base degli schemi  allegati  sub.  B)  e  sub.  C)  alla
presente legge a formarne parte integrante e sostanziale;
   b)  trasmette,  tempestivamente,  ai  comuni  la  convenzione e lo
statuto  dell'ente  di  ambito  di   cui   al   punto   a)   fissando
contestualmente  il  termine  perentorio di 60 giorni, entro il quale
ciascun Consiglio comunale deve approvare a maggioranza assoluta  dei
componenti, senza modifiche, la Convenzione e lo Statuto;
   c)  trascorsi i 60 gg. di cui al punto b), entro 10 giorni, chiede
l'intervento sostitutivo del  Comitato  regionale  di  Controllo,  ai
sensi  dell'art.  48  della  legge 142/1990, nel caso di inosservanza
degli obblighi e termini suddetti;
   d) assicura che la convenzione di cui all'allegato sub.  B)  della
presente legge venga stipulata anche separatamente dai rappresentanti
legali  degli  enti  locali consorziati mediante contratto di diritto
pubblico ricevuto dal Segretario del Comune  con  maggior  numero  di
residenti  facente parte del consorzio, ovvero da un notaio, entro il
termine perentorio di 30 gg. dall'ultima approvazione;
   e) convoca e presiede l'Assemblea di insediamento  per  l'elezione
degli organi dell'ente di ambito;
   f)  assicura,  con  la  struttura organizzativa e il personale del
consorzio acquedottistico di  cui  alla  legge  regionale  66/1978  e
seguenti  operante  nell'ambito,  il primo funzionamento dell'ente di
ambito.
  4. Per l'espletamento del potere sostitutivo di cui al punto c) del
comma precedente, il CO.RE.CO., entro 10 giorni, provvede a  nominare
un   commissario   "ad   acta",   al  quale  assegna  20  giorni  per
l'adempimento dell'incarico.
  5. L'ente  di  ambito  costituisce  struttura  unitaria  competente
all'esercizio  associato  delle  funzioni  degli enti locali relative
all'organizzazione ed alla gestione del  servizio  idrico  integrato.
Esso  assume con le modalita' e nei termini di cui al successivo art.
11, la rappresentanza unitaria  degli  interessi  degli  enti  locali
associati   ed   esercita   tutte   le  funzioni  ad  essi  spettanti
relativamente all'organizzazione ed alla gestione del servizio idrico
integrato, ivi comprese quelle concernenti il rapporto con il gestore
o  i  gestori  del  servizio  sia  per  quanto   attiene   alla   sua
instaurazione, modifica o cessazione.