Art. 7. Poteri sostitutivi 1. Trascorso inutilmente il termine di cui al precedente articolo, alla costituzione dell'ente di ambito provvede la Regione attuando le procedure sostitutive previste dall'art. 48 della legge 142/1990. 2. Il Commissario straordinario all'uopo nominato approva la Convenzione e lo Statuto secondo gli schemi allegati sub. B) e sub. C) ed adotta tutti gli atti necessari pei l'insediamento degli organi dell'ente di ambito. 3. Le funzioni del Commissario straordinario cessano con la nomina del Presidente dell'ente di ambito. 4. Gli oneri conseguenti all'attivita' del Commissario sono posti a carico del bilancio dell'ente di ambito.