Art. 9. Competenze dell'ente di ambito 1. L'ente di ambito svolge funzioni di programmazione, organizzazione, vigilanza e controllo sull'attivita' di gestione del servizio idrico integrato. 2. Le funzioni di competenza dell'ente di ambito attengono in particolare: a) all'organizzazione dell'attivita' di ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognature e depurazione esistenti; b) all'approvazione del programma degli interventi e del piano tecnico-finanziario per la gestione integrata del servizio, sulla base dei criteri della convenzione - tipo approvata dalla Regione ai sensi dell'art. 11 comma terzo della legge 36/1994, con indicazione delle risorse disponibili, di quelle da reperire, nonche' dei proventi da tariffa; c) alla scelta della forma di gestione del servizio tra quelle, anche obbligatorie, di cui all'art. 22, 3 comma lett. b), c) ed e) della legge 142/1990; d) all'affidamento del servizio idrico integrato a gestori scelti con le forme indicate al precedente punto c) che potranno assumere titolarita' dell'esercizio di altri servizi pubblici di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 12 della legge 36/1994; e) all'aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano tecnico-finanziario di cui al precedente punto c) sulla scorta di una specifica attivita' di controllo di gestione e della qualita' del servizio; f) alla determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, tenuto conto di quanto stabilito dagli artt. 13 e segg. della legge 36/1994. 3. L'attivita' di vigilanza e controllo sui servizi di gestione ha per oggetto la verifica del raggiungimento degli standards economici, qualitativi, tariffari fissati nell'atto di concessione e nella convenzione stipulata con il soggetto gestore. La verifica comprende la puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal piano tecnico-finanziario ed il rispetto dei diritti dell'utente. 4. Al fine di consentire l'esercizio delle attivita' di vigilanza e controllo previste dal comma 3, la convenzione di gestione, redatta sulla base dello schema-tipo approvato dalla Regione ai sensi dell'art. 11 comma 3 della legge 36/1994, impone al gestore del servizio idrico integrato l'adeguamento della propria struttura in modo tale da garantire all'ente di ambito la disponibilita' di tutti i dati utili per il riscontro dell'attivita' di gestione e di tutte le altre informazioni ritenute necessarie. 5. I dati di natura fisica, tecnica ed economico-finanziaria inerenti la gestione del servizio idrico integrato sono certificati da societa' specializzate in attivita' di certificazione, revisione e reporting o da un Collegio di revisori dei conti ai sensi di legge.