Art. 9.
                   Competenze dell'ente di ambito
 
  1.  L'ente   di   ambito   svolge   funzioni   di   programmazione,
organizzazione,  vigilanza e controllo sull'attivita' di gestione del
servizio idrico integrato.
  2. Le funzioni di  competenza  dell'ente  di  ambito  attengono  in
particolare:
   a)  all'organizzazione  dell'attivita' di ricognizione delle opere
di adduzione, di distribuzione, di fognature e depurazione esistenti;
   b) all'approvazione del programma degli  interventi  e  del  piano
tecnico-finanziario  per  la  gestione  integrata del servizio, sulla
base dei criteri della convenzione - tipo approvata dalla Regione  ai
sensi  dell'art.  11 comma terzo della legge 36/1994, con indicazione
delle  risorse  disponibili,  di  quelle  da  reperire,  nonche'  dei
proventi da tariffa;
   c)  alla  scelta  della forma di gestione del servizio tra quelle,
anche obbligatorie, di cui all'art. 22, 3 comma lett. b),  c)  ed  e)
della legge 142/1990;
   d)  all'affidamento del servizio idrico integrato a gestori scelti
con le forme indicate al precedente punto c)  che  potranno  assumere
titolarita'  dell'esercizio di altri servizi pubblici di cui ai commi
4 e 5 dell'art. 12 della legge 36/1994;
   e) all'aggiornamento annuale del programma degli interventi e  del
piano  tecnico-finanziario di cui al precedente punto c) sulla scorta
di una specifica attivita' di controllo di gestione e della  qualita'
del servizio;
   f)   alla   determinazione   della  tariffa  del  servizio  idrico
integrato, tenuto conto di quanto stabilito dagli artt.  13  e  segg.
della legge 36/1994.
  3.  L'attivita' di vigilanza e controllo sui servizi di gestione ha
per oggetto la verifica del raggiungimento degli standards economici,
qualitativi, tariffari  fissati  nell'atto  di  concessione  e  nella
convenzione  stipulata con il soggetto gestore. La verifica comprende
la  puntuale  realizzazione  degli  investimenti  previsti  dal piano
tecnico-finanziario ed il rispetto dei diritti dell'utente.
  4. Al fine di consentire l'esercizio delle attivita' di vigilanza e
controllo previste dal comma 3, la convenzione di  gestione,  redatta
sulla  base  dello  schema-tipo  approvato  dalla  Regione  ai  sensi
dell'art.  11 comma 3 della legge  36/1994,  impone  al  gestore  del
servizio  idrico  integrato  l'adeguamento della propria struttura in
modo tale da garantire all'ente di ambito la disponibilita' di  tutti
i  dati  utili per il riscontro dell'attivita' di gestione e di tutte
le altre informazioni ritenute necessarie.
  5. I  dati  di  natura  fisica,  tecnica  ed  economico-finanziaria
inerenti  la  gestione del servizio idrico integrato sono certificati
da societa' specializzate in attivita' di certificazione, revisione e
reporting o da un Collegio di revisori dei conti ai sensi di legge.