Art. 10.
 Autonomia organizzativa e funzionale delle strutture amministrative
       regionali e dotazione organica del personale regionale
 
  1.  Le  strutture organizzative della Giunta e quelle del Consiglio
sono informate, sulla base  delle  norme  statutarie  e  delle  leggi
nazionali,   alla   piena   autonomia  organizzativa,  funzionale  e,
nell'ambito degli stanziamenti assegnati, contabile. Le  stesse  sono
definite  per  aree  di  funzioni  omogenee  e  sono  finalizzate  ad
assicurare  economicita',  speditezza  e  rispondenza   al   pubblico
interesse dell'azione amministrativa.
  2.  La  dotazione  organica  definitiva del personale della Regione
Abruzzo, distinta nei ruoli del Consiglio e della  Giunta  regionale,
sara'  determinata  d'intesa  tra  la Giunta regionale e l'Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale, previa informazione alle  OO.SS.,
ai  sensi  del  1  e  2  comma dell'art. 31 del decreto legislativo 3
febbraio 93, n.  29  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  per
assicurare  il  rispetto  dell'equilibrio della complessiva dotazione
organica del personale regionale e nell'ambito degli stanziamenti  di
spesa  cosi'  come determinati dalle leggi di bilancio sui pertinenti
capitoli.  In caso di mancato raggiungimento dell'intesa nel  termine
di  60  giorni  dall'inizio  del  procedimento, il provvedimento puo'
comunque essere sottoposto all'esame del Consiglio regionale da parte
dell'Organo che di tale facolta' ritenga di avvalersi, assicurando in
ogni caso la possibilita' di illustrazione delle rispettive posizioni
e determinazioni.
  3. Al personale regionale si  applica  il  contratto  nazionale  di
comparto   ed   il   contratto   integrativo   decentrato   regionale
sottoscritto, previa autorizzazione, da parte della Giunta  regionale
e   dall'Ufficio   di   Presidenza  del  Consiglio  regionale,  dalla
delegazione di parte sindacale e da  un'unica  delegazione  di  parte
pubblica trattante, composta da rappresentanti della Giunta regionale
e dai rappresentanti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
  4.   In  sede  di  prima  applicazione  della  presente  legge,  la
consistenza complessiva della dotazione  organica  provvisoria  delle
singole   qualifiche   funzionali  e  di  quelle  dirigenziali,  gia'
rideterminate in diminuzione di 8 unita' della ex  seconda  qualifica
dirigenziale  con  l'art. 3, 1 comma della L.R. 30 gennaio 1992 n. 6,
e'  stabilita  dalla  Giunta  regionale  d'intesa  con  l'Ufficio  di
Presidenza  del  Consiglio  regionale  nel  rispetto della disciplina
prevista dai commi 1 e 2 dell'art.   31  del  decreto  legislativo  3
febbraio  1993  n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, nonche'
dal comma 5 dell'art. 3 della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e
nell'ambito  del  contingente massimo indicato nella allegata tabella
"A" da cui deriva la quantificazione dei limiti di spesa a carico del
bilancio  regionale, nell'ambito degli stanziamenti gia' iscritti nei
pertinenti capitoli 11201 e 11202 dello  stato  di  previsione  della
spesa   del   bilancio   per   l'esercizio   in   corso,  riguardanti
rispettivamente spese per il  personale  del  Consiglio  regionale  e
spese  per  il  personale della Giunta regionale e sui corrispondenti
capitoli dei futuri bilanci regionali.
  5. E' soppresso il ruolo soprannumerario ex legge  285/1977  ed  il
personale  in  servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge, e' inserito nel ruolo organico regionale. Con successivi  atti
amministrativi  si  provvedera'  all'assegnazione  di detto personale
nelle diverse qualifiche funzionali.