Art. 10. Autonomia organizzativa e funzionale delle strutture amministrative regionali e dotazione organica del personale regionale 1. Le strutture organizzative della Giunta e quelle del Consiglio sono informate, sulla base delle norme statutarie e delle leggi nazionali, alla piena autonomia organizzativa, funzionale e, nell'ambito degli stanziamenti assegnati, contabile. Le stesse sono definite per aree di funzioni omogenee e sono finalizzate ad assicurare economicita', speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa. 2. La dotazione organica definitiva del personale della Regione Abruzzo, distinta nei ruoli del Consiglio e della Giunta regionale, sara' determinata d'intesa tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, previa informazione alle OO.SS., ai sensi del 1 e 2 comma dell'art. 31 del decreto legislativo 3 febbraio 93, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, per assicurare il rispetto dell'equilibrio della complessiva dotazione organica del personale regionale e nell'ambito degli stanziamenti di spesa cosi' come determinati dalle leggi di bilancio sui pertinenti capitoli. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa nel termine di 60 giorni dall'inizio del procedimento, il provvedimento puo' comunque essere sottoposto all'esame del Consiglio regionale da parte dell'Organo che di tale facolta' ritenga di avvalersi, assicurando in ogni caso la possibilita' di illustrazione delle rispettive posizioni e determinazioni. 3. Al personale regionale si applica il contratto nazionale di comparto ed il contratto integrativo decentrato regionale sottoscritto, previa autorizzazione, da parte della Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, dalla delegazione di parte sindacale e da un'unica delegazione di parte pubblica trattante, composta da rappresentanti della Giunta regionale e dai rappresentanti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio. 4. In sede di prima applicazione della presente legge, la consistenza complessiva della dotazione organica provvisoria delle singole qualifiche funzionali e di quelle dirigenziali, gia' rideterminate in diminuzione di 8 unita' della ex seconda qualifica dirigenziale con l'art. 3, 1 comma della L.R. 30 gennaio 1992 n. 6, e' stabilita dalla Giunta regionale d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nel rispetto della disciplina prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' dal comma 5 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e nell'ambito del contingente massimo indicato nella allegata tabella "A" da cui deriva la quantificazione dei limiti di spesa a carico del bilancio regionale, nell'ambito degli stanziamenti gia' iscritti nei pertinenti capitoli 11201 e 11202 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in corso, riguardanti rispettivamente spese per il personale del Consiglio regionale e spese per il personale della Giunta regionale e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci regionali. 5. E' soppresso il ruolo soprannumerario ex legge 285/1977 ed il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e' inserito nel ruolo organico regionale. Con successivi atti amministrativi si provvedera' all'assegnazione di detto personale nelle diverse qualifiche funzionali.