Art. 11.
                         Relazioni sindacali
 
  1. Nei contratti decentrati, avendo a riferimento i  contenuti  del
contratto  collettivo nazionale di lavoro, si definisce un sistema di
relazioni  sindacali  teso  a  incentivare  la  partecipazione  delle
Organizzazioni  sindacali  e  a  costruire il consenso dei lavoratori
regionali attraverso il confronto preventivo  con  le  organizzazioni
sindacali intorno alle scelte che l'Amministrazione intende compiere.
  2. I rapporti tra le Organizzazioni Sindacali e la Giunta regionale
sono  improntati  alla  legge  20  maggio  1970,  n.  300, al decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29  e  successive  modifiche  ed
integrazioni ed ai contratti collettivi di tempo in tempo stipulati.