Art. 11. Relazioni sindacali 1. Nei contratti decentrati, avendo a riferimento i contenuti del contratto collettivo nazionale di lavoro, si definisce un sistema di relazioni sindacali teso a incentivare la partecipazione delle Organizzazioni sindacali e a costruire il consenso dei lavoratori regionali attraverso il confronto preventivo con le organizzazioni sindacali intorno alle scelte che l'Amministrazione intende compiere. 2. I rapporti tra le Organizzazioni Sindacali e la Giunta regionale sono improntati alla legge 20 maggio 1970, n. 300, al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni ed ai contratti collettivi di tempo in tempo stipulati.