Art. 12. Disposizioni diverse, abrogazioni e rinvii 1. La Giunta regionale, con atti di organizzazione, disciplina le attivita' culturali, assistenziali e ricreative dei dipendenti nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonche': a) i compensi per gli organi collegiali non statutari; b) i compensi per i docenti delle attivita' inerenti la formazione, l'aggiornamento e riqualificazione del personale; c) i compensi per i relatori di seminari, convegni, tavole rotonde ed altre iniziative rivolte all'esterno per la promozione delle attivita' nell'ambito dei fini istituzionali della Regione. 2. Con l'entrata in vigore dei regolamenti e degli atti di organizzazione - previsti dalla presente legge - cessano di avere efficacia tutte le norme in contrasto con essa, che si intendono abrogate. 3. Per la copertura dei posti vacanti risultanti dalla nuova pianta organica a seguito della verifica dei carichi di lavoro, sono indetti concorsi interni per titoli ed esame. 4. Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia tutte le disposizioni in contrasto con il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, anche in attesa dell'entrata in vigore dei regolamenti e degli atti di organizzazione di cui all'art. 1 e seguenti della presente legge, che disciplinano organicamente tutta la materia. 5. Sino alla rideterminazione della nuova pianta organica e del nuovo ordinamento degli Uffici e dei Servizi restano in vigore le norme della legge regionale 7 dicembre 1995, n 139, inerente "Istituzione della qualifica dirigenziale unica, in applicazione dell'art. 15 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29", la legge regionale 31 maggio 1985, n. 58 per quanto attiene la definizione delle strutture amministrative e le norme che regolano il funzionamento degli organi elettivi e dei Gruppi consiliari. 6. Con cadenza biennale la Giunta regionale propone al Consiglio regionale l'adozione di Testi Unici contenenti, in contesto coordinato, le leggi, i regolamenti, gli atti di orgnizzazione ed i contratti comunque finalizzati alla disciplina del rapporto di lavoro del personale regionale e degli Enti alla Regione collegati. 7. Relativamente alle Strutture del Consiglio regionale sono attribuite all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale le competenze ascritte, nella presente legge, alla Giunta regionale.