Art. 12.
             Disposizioni diverse, abrogazioni e rinvii
 
  1.  La  Giunta regionale, con atti di organizzazione, disciplina le
attivita' culturali, assistenziali e ricreative  dei  dipendenti  nel
rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonche':
   a) i compensi per gli organi collegiali non statutari;
   b)   i   compensi  per  i  docenti  delle  attivita'  inerenti  la
formazione, l'aggiornamento e riqualificazione del personale;
   c) i compensi per i relatori di seminari, convegni, tavole rotonde
ed altre iniziative  rivolte  all'esterno  per  la  promozione  delle
attivita' nell'ambito dei fini istituzionali della Regione.
  2.  Con  l'entrata  in  vigore  dei  regolamenti  e  degli  atti di
organizzazione - previsti dalla presente legge  -  cessano  di  avere
efficacia  tutte  le  norme  in  contrasto con essa, che si intendono
abrogate.
  3. Per la copertura dei posti vacanti risultanti dalla nuova pianta
organica a seguito della verifica dei carichi di lavoro, sono indetti
concorsi interni per titoli ed esame.
  4. Con l'entrata in vigore della presente legge  cessano  di  avere
efficacia   tutte   le  disposizioni  in  contrasto  con  il  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, anche in attesa  dell'entrata  in
vigore dei regolamenti e degli atti di organizzazione di cui all'art.
1  e  seguenti  della  presente legge, che disciplinano organicamente
tutta la materia.
  5. Sino alla rideterminazione della nuova  pianta  organica  e  del
nuovo  ordinamento  degli  Uffici  e dei Servizi restano in vigore le
norme  della  legge  regionale  7  dicembre  1995,  n  139,  inerente
"Istituzione  della  qualifica  dirigenziale  unica,  in applicazione
dell'art.  15  del  decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29", la
legge  regionale  31  maggio  1985,  n.  58  per  quanto  attiene  la
definizione delle strutture amministrative e le norme che regolano il
funzionamento degli organi elettivi e dei Gruppi consiliari.
  6.  Con  cadenza  biennale la Giunta regionale propone al Consiglio
regionale  l'adozione  di  Testi  Unici   contenenti,   in   contesto
coordinato,  le  leggi, i regolamenti, gli atti di orgnizzazione ed i
contratti comunque finalizzati alla disciplina del rapporto di lavoro
del personale regionale e degli Enti alla Regione collegati.
  7.  Relativamente  alle  Strutture  del  Consiglio  regionale  sono
attribuite  all'Ufficio  di  Presidenza  del  Consiglio  regionale le
competenze ascritte, nella presente legge, alla Giunta regionale.