Art. 13.
                          Norma finanziaria
 
  1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge  per
l'anno  1996  si  provvede  con  gli  stanziamenti  gia' previsti nei
pertinenti  capitoli  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
bilancio  del corrente esercizio finanziario, in osservanza di quanto
contenuto nell'art. 1, comma 9, legge 28 dicembre 1995, n. 549.
  2. Per gli esercizi  successivi  gli  stanziamenti  sui  pertinenti
capitoli saranno determinati dalle annuali leggi di bilancio ai sensi
dl'art.  10  della L.R. 29 dicembre 1977 n. 81 e successive modifiche
ed integrazioni.