Art. 13. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno 1996 si provvede con gli stanziamenti gia' previsti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio del corrente esercizio finanziario, in osservanza di quanto contenuto nell'art. 1, comma 9, legge 28 dicembre 1995, n. 549. 2. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sui pertinenti capitoli saranno determinati dalle annuali leggi di bilancio ai sensi dl'art. 10 della L.R. 29 dicembre 1977 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.