Art. 14. Entrata in vigore 1. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. Data a L'Aquila, addi' 13 gennaio 1997 FALCONIO -------- (Omissis).