Art. 14.
                          Entrata in vigore
 
  1. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra  in  vigore  il
giorno   successivo  a  quello  della  pubblicazione  sul  Bollettino
ufficiale della Regione.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale della Regione.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e di farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
   Data a L'Aquila, addi' 13 gennaio 1997
 
                              FALCONIO
 
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  (Omissis).