Art. 2. Principi e criteri di organizzazione 1. L'ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione e le relative piante organiche si ispirano, nell'organizzazione, ai principi e criteri seguenti: a) articolazione delle strutture per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali e di supporto; b) collegamento delle attivita' delle strutture attraverso lo strumento della comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici, nei limiti della riservatezza e della segretezza di cui all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241; c) trasparenza attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e, per ciascun procedimento, attribuzione della responsabilita' alle strutture amministrative di riferimento nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241; d) responsabilita' e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attivita' lavorativa; e) flessibilita' nell'organizzazione delle strutture e nella gestione delle risorse umane anche mediante processi di riconversione, riqualificazione e trasformazione orizzontale e verticale professionale e di mobilita' del personale all'interno della Regione nonche' tra la stessa Regione e le altre amministrazioni pubbliche del comparto delle autonomie locali, le strutture delle Aziende locali sociosanitarie, gli Enti strumentali e gli Enti pubblici non economici da essa dipendenti, nonche' le Aziende, le Agenzie e gli altri Enti comunque collegati alla Regione, secondo le modalita' e i contenuti nei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto. 2. L'ordinamento degli uffici stabilisce le competenze per materia e per territorio, distinguendo tra strutture centrali e strutture decentrate. 3. Nei casi in cui le variazioni delle piante organiche comportino un aumento di spesa, esse sono approvate con legge - su proposta della Giunta regionale - ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 4. Le piante organiche degli Enti e delle Aziende pararegionali ovvero strumentali sono adottate con atto del loro organo di gestione che le sottopone ad approvazione della Giunta, la quale ne valuta i profili di legittimita' e di merito. 5. Per l'adozione della pianta organica definitiva e' necessaria la verifica dei carichi di lavoro tenendo a base l'ultimo triennio di rilevazione sotto il profilo storico e gli indirizzi generali della Giunta regionale sotto il profilo giuridico e potenziale. La metodologia di rilevazione e' approvata con atto di Giunta che ne attesta la congruita' previa informazione alle organizzazioni sindacali ed eventuale esame. In modo analogo procedono gli Enti e Aziende pararegionali ovvero strumentali. 6. Le strutture della Regione sono individuate e stabilite nel rispetto delle funzioni assegnate dalla Costituzione, dallo Statuto regionale, dalla normazione statuale, dalle leggi della Regione, dai regolamenti e direttive C.E.E. e dall'U.E.. 7. La Regione si attiene ai principi ed ai criteri desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni anche per quanto non espressamente previsto nella presente legge. 8. In attesa dell'istituzione di 3 aree di inquadramento professionale e della definitiva razionalizzazione dei profili professionali, le aree di inquadramento e la definizione dei profili sono realizzati in riferimento ai contratti collettivi nazionali dei dipendenti e dei dirigenti.