Art. 2.
                Principi e criteri di organizzazione
 
  1.   L'ordinamento   degli   uffici  e  degli  enti  amministrativi
dipendenti dalla Regione e le relative piante organiche si  ispirano,
nell'organizzazione, ai principi e criteri seguenti:
   a)   articolazione   delle   strutture   per   funzioni  omogenee,
distinguendo  tra  funzioni  finali  e  funzioni  strumentali  e   di
supporto;
   b)  collegamento  delle  attivita'  delle  strutture attraverso lo
strumento della comunicazione interna ed esterna ed  interconnessione
mediante  sistemi informatici e statistici pubblici, nei limiti della
riservatezza e della segretezza di cui  all'art.  24  della  legge  7
agosto 1990, n. 241;
   c)  trasparenza attraverso l'istituzione di apposite strutture per
l'informazione ai cittadini e, per ciascun procedimento, attribuzione
della responsabilita' alle strutture  amministrative  di  riferimento
nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241;
   d)  responsabilita'  e collaborazione di tutto il personale per il
risultato dell'attivita' lavorativa;
   e)  flessibilita'  nell'organizzazione  delle  strutture  e  nella
gestione   delle   risorse   umane   anche   mediante   processi   di
riconversione,  riqualificazione  e  trasformazione   orizzontale   e
verticale  professionale  e  di  mobilita'  del personale all'interno
della  Regione  nonche'  tra   la   stessa   Regione   e   le   altre
amministrazioni  pubbliche  del  comparto  delle autonomie locali, le
strutture delle Aziende locali sociosanitarie, gli Enti strumentali e
gli Enti pubblici  non  economici  da  essa  dipendenti,  nonche'  le
Aziende, le Agenzie e gli altri Enti comunque collegati alla Regione,
secondo le modalita' e i contenuti nei contratti collettivi nazionali
di lavoro del comparto.
  2.  L'ordinamento degli uffici stabilisce le competenze per materia
e per territorio, distinguendo tra  strutture  centrali  e  strutture
decentrate.
  3.  Nei casi in cui le variazioni delle piante organiche comportino
un aumento di spesa, esse sono approvate  con  legge  -  su  proposta
della  Giunta  regionale - ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
  4. Le piante organiche degli Enti  e  delle  Aziende  pararegionali
ovvero strumentali sono adottate con atto del loro organo di gestione
che  le  sottopone ad approvazione della Giunta, la quale ne valuta i
profili di legittimita' e di merito.
  5. Per l'adozione della pianta organica definitiva e' necessaria la
verifica dei carichi di lavoro tenendo a base  l'ultimo  triennio  di
rilevazione  sotto  il profilo storico e gli indirizzi generali della
Giunta  regionale  sotto  il  profilo  giuridico  e  potenziale.   La
metodologia  di  rilevazione  e'  approvata con atto di Giunta che ne
attesta   la   congruita'  previa  informazione  alle  organizzazioni
sindacali ed eventuale esame. In modo analogo procedono  gli  Enti  e
Aziende pararegionali ovvero strumentali.
  6.  Le  strutture  della  Regione  sono individuate e stabilite nel
rispetto delle funzioni assegnate dalla Costituzione,  dallo  Statuto
regionale,  dalla normazione statuale, dalle leggi della Regione, dai
regolamenti e direttive C.E.E. e dall'U.E..
  7. La Regione si attiene  ai  principi  ed  ai  criteri  desumibili
dall'art.    2  della  legge  23  ottobre  1992, n. 421 e dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n.  29  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni  anche  per  quanto  non  espressamente  previsto  nella
presente legge.
  8.  In  attesa  dell'istituzione  di  3   aree   di   inquadramento
professionale   e  della  definitiva  razionalizzazione  dei  profili
professionali, le aree di inquadramento e la definizione dei  profili
sono  realizzati in riferimento ai contratti collettivi nazionali dei
dipendenti e dei dirigenti.