Art. 3. Contrattualizzazione dei rapporti di lavoro 1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti della Regione e quello dei dipendenti degli Enti e delle Aziende pararegionali e' contrattualizzato ed e' disciplinato secondo le disposizioni dell'art. 2, commi 2, 2-bis, 3 e tit. 4 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29. 2. Si applicano a tali rapporti individuali le disposizioni del Capo 1 Tit. 2, del Libro 5 del codice civile compatibilmente con le caratteristiche peculiari dell'ordinamento regionale e con gli interessi generali della collettivita'. 3. Tutti i contratti di lavoro individuali dei dipendenti e dei dirigenti stipulati con la Regione e con gli Enti e le Aziende non economici da essa dipendenti sono a tempo indeterminato pieno o parziale ovvero, in casi eccezionali a tempo determinato, secondo le modalita' previste dai contratti collettivi nazionali di comparto.