Art. 3.
             Contrattualizzazione dei rapporti di lavoro
 
  1. Il rapporto di lavoro  dei  dipendenti  e  dei  dirigenti  della
Regione   e   quello  dei  dipendenti  degli  Enti  e  delle  Aziende
pararegionali e' contrattualizzato  ed  e'  disciplinato  secondo  le
disposizioni  dell'art.    2,  commi 2, 2-bis, 3 e tit. 4 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993 n. 29.
  2. Si applicano a tali rapporti  individuali  le  disposizioni  del
Capo  1  Tit. 2, del Libro 5 del codice civile compatibilmente con le
caratteristiche  peculiari  dell'ordinamento  regionale  e  con   gli
interessi generali della collettivita'.
  3.  Tutti  i  contratti  di lavoro individuali dei dipendenti e dei
dirigenti stipulati con la Regione e con gli Enti e  le  Aziende  non
economici  da  essa  dipendenti  sono  a  tempo indeterminato pieno o
parziale ovvero, in casi eccezionali a tempo determinato, secondo  le
modalita' previste dai contratti collettivi nazionali di comparto.