Art. 4. Attuazione dei contratti collettivi decentrati 1. Per i contratti collettivi decentrati la delegazione di parte pubblica, costituita con le modalita' di cui all'art. 45, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attiene alle direttive generali impartite dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di presidenza del consiglio regionale per la stipula dell'accordo contrattuale con le OO.SS. maggiormente rappresentative, firmatarie del CCNL. 2. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale autorizzano la sottoscrizione definitiva dell'accordo contrattuale con proprio atto, autorizzando in tal modo l'esecutivita' dell'accordo da parte delle strutture proposte.