Art. 4.
           Attuazione dei contratti collettivi decentrati
 
  1.  Per  i  contratti collettivi decentrati la delegazione di parte
pubblica, costituita con le modalita' di cui all'art.  45,  comma  8,
del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n. 29, si attiene alle
direttive generali impartite dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di
presidenza  del  consiglio  regionale  per  la  stipula  dell'accordo
contrattuale  con  le OO.SS. maggiormente rappresentative, firmatarie
del CCNL.
  2. La Giunta regionale e  l'Ufficio  di  Presidenza  del  Consiglio
regionale   autorizzano  la  sottoscrizione  definitiva  dell'accordo
contrattuale   con   proprio   atto,   autorizzando   in   tal   modo
l'esecutivita' dell'accordo da parte delle strutture proposte.