Art. 5. Accesso e mobilita' all'impiego regionale 1. Ferme restando le modalita' di accesso previste dalla legge, nel rispetto dei contenuti del contratto collettivo nazionale di lavoro e nell'attuazione delle norme riservate alla legge dalla citata legge 421/1992, gli atti di organizzazione della Giunta regionale, previa informazione alle OO.SS., disciplinano in dettaglio: a) le procedure di assunzione; b) i requisiti per l'accesso e le modalita' concorsuali; c) l'eventualita' di bandire concorsi unici; d) le modalita' di attuazione dell'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; e) quant'altro occorre per applicare e rendere compatibili gli articoli 36 e 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e le norme dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, nonche' le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994 n. 439; f) la mobilita' interna ed esterna nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro; g) criteri certi nell'impiego flessibile del personale, purche' compatibili con l'organizzazione dell'ufficio e del lavoro, con particolare tutela dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266; h) la revisione dei profili professionali in aderenza ai criteri di flessibilita' dell'impiego delle risorse umane ed in coerenza con la revisione ordinamentale di cui all'art. 42 del CCNL del personale del comparto, sottoscritto il 6 luglio 1995.