Art. 5.
              Accesso e mobilita' all'impiego regionale
 
  1. Ferme restando le modalita' di accesso previste dalla legge, nel
rispetto dei contenuti del contratto collettivo nazionale di lavoro e
nell'attuazione  delle  norme riservate alla legge dalla citata legge
421/1992, gli atti di organizzazione della Giunta  regionale,  previa
informazione alle OO.SS., disciplinano in dettaglio:
   a) le procedure di assunzione;
   b) i requisiti per l'accesso e le modalita' concorsuali;
   c) l'eventualita' di bandire concorsi unici;
   d) le modalita' di attuazione dell'art. 28 del decreto legislativo
3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
   e)  quant'altro  occorre  per  applicare e rendere compatibili gli
articoli 36 e 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e  il
decreto  del  Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e le
norme dell'art. 24 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  25
giugno  1983, n. 347, nonche' le norme del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994 n. 439;
   f) la mobilita' interna ed  esterna  nel  rispetto  dei  contratti
collettivi nazionali di lavoro;
   g)  criteri  certi  nell'impiego flessibile del personale, purche'
compatibili con  l'organizzazione  dell'ufficio  e  del  lavoro,  con
particolare   tutela  dei  dipendenti  in  situazioni  di  svantaggio
personale,  sociale  e  familiare  e  dei  dipendenti  impegnati   in
attivita'  di  volontariato  ai  sensi della legge 11 agosto 1991, n.
266;
   h) la revisione dei profili professionali in aderenza  ai  criteri
di  flessibilita' dell'impiego delle risorse umane ed in coerenza con
la revisione ordinamentale di cui all'art. 42 del CCNL del  personale
del comparto, sottoscritto il 6 luglio 1995.