Art. 6. Indirizzo politico-amministrativo; funzioni dei dirigenti 1. Al Consiglio regionale spetta il potere legislativo e la fissazione delle linee di indirizzo formulate dagli strumenti di programmazione e del Bilancio regionale. 2. Il Presidente, la Giunta e i singoli Assessori - ciascuno per la propria competenza - definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. 3. Ai dirigenti, spetta, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 7 dicembre 1995, n. 139, la gestione finanziaria tecnica ed amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. 4. Per la verifica dei risultati delle attivita' dei dirigenti la Giunta delibera, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 7 dicembre 1995, n. 139, la istituzione del servizio di controllo interno.