Art. 6.
      Indirizzo politico-amministrativo; funzioni dei dirigenti
 
  1.  Al  Consiglio  regionale  spetta  il  potere  legislativo  e la
fissazione delle linee di  indirizzo  formulate  dagli  strumenti  di
programmazione e del Bilancio regionale.
  2. Il Presidente, la Giunta e i singoli Assessori - ciascuno per la
propria  competenza  -  definiscono  gli  obiettivi ed i programmi da
attuare e verificano la  rispondenza  dei  risultati  della  gestione
amministrativa alle direttive generali impartite.
  3. Ai dirigenti, spetta, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 7 dicembre
1995,  n.  139,  la  gestione  finanziaria  tecnica ed amministrativa
compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione
verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione
delle risorse umane e strumentali e di controllo.
  4. Per la verifica dei risultati delle attivita' dei  dirigenti  la
Giunta  delibera, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 7 dicembre 1995, n.
139, la istituzione del servizio di controllo interno.