Art. 7.
          Principi e criteri per la qualifica dirigenziale
 
  1. La dirigenza regionale e' unica. Le funzioni della  dirigenza  -
ove occorra - possono essere differenziate.
  2. Con atti di organizzazione della Giunta regionale sono stabilite
in dettaglio:
   a) le funzioni dirigenziali equiordinate;
   b) le modalita' di attribuzione della funzione vicaria;
   c) le modalita' di formazione e di aggiornamento dei dirigenti.
  3.  La  nomina  e  la preposizione dei dirigenti della Regione alla
titolarita' delle strutture, avviene ai sensi della L.R.  7  dicembre
1995,  n.  139  e  nel  rispetto dei contenuti del CCNL e del decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29  e  successive  modifiche  ed
integrazioni.