Art. 7. Principi e criteri per la qualifica dirigenziale 1. La dirigenza regionale e' unica. Le funzioni della dirigenza - ove occorra - possono essere differenziate. 2. Con atti di organizzazione della Giunta regionale sono stabilite in dettaglio: a) le funzioni dirigenziali equiordinate; b) le modalita' di attribuzione della funzione vicaria; c) le modalita' di formazione e di aggiornamento dei dirigenti. 3. La nomina e la preposizione dei dirigenti della Regione alla titolarita' delle strutture, avviene ai sensi della L.R. 7 dicembre 1995, n. 139 e nel rispetto dei contenuti del CCNL e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.