Art. 8. Attuazione della disciplina della legge 7 agosto 1990, n. 241 - responsabile del procedimento - partecipazione al procedimento amministrativo e tutela degli utenti. 1. L'attivita' amministrativa della Regione e degli Enti pubblici non economici da essa dipendenti, in conformita' ai principi dello Statuto e della legge 7 agosto 1990 n. 241, e retta da criteri di economicita', di efficacia e di pubblicita'. 2. Ove non sia gia' direttamente stabilito per legge o per regolamento, la Regione e gli Enti pubblici non economici da essa dipendenti sono tenuti a determinare con apposti regolamenti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza, l'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale. 3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2 tutti i provvedimenti, facenti parte di atti, a rilevanza interna od esterna, devono contenere il nominativo del responsabile. 4. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti. 5. Con successivi regolamenti adottati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale verra' disciplinata in dettaglio l'applicazione integrale della legge 7 agosto 1990, n. 241 con particolare riferimento a: la compartecipazione ai procedimenti; il diritto d'accesso ad atti e documenti ed i casi di esclusione del diritto di accesso; l'istituzione dell'ufficio relazioni con il pubblico; la carta dei servizi degli utenti. 6. Con successivi atti di organizzazione della Giunta regionale verra' disciplinata in dettaglio l'applicazione integrale della legge 7 agosto 1990 n. 241, con particolare riferimento a: la conferenza dei servizi; la pubblicita' degli atti.