Art. 8.
   Attuazione della disciplina della legge 7 agosto 1990, n. 241 -
                            responsabile
del  procedimento  -  partecipazione al procedimento amministrativo e
tutela degli utenti.
 
  1. L'attivita' amministrativa della Regione e degli  Enti  pubblici
non  economici  da  essa dipendenti, in conformita' ai principi dello
Statuto e della legge 7 agosto 1990 n. 241, e  retta  da  criteri  di
economicita', di efficacia e di pubblicita'.
  2.  Ove  non  sia  gia'  direttamente  stabilito  per  legge  o per
regolamento, la Regione e gli Enti pubblici  non  economici  da  essa
dipendenti  sono  tenuti  a determinare con apposti regolamenti entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza,
l'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro
adempimento  procedimentale,  nonche' dell'adozione del provvedimento
finale.
  3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2 tutti i provvedimenti,
facenti parte  di  atti,  a  rilevanza  interna  od  esterna,  devono
contenere il nominativo del responsabile.
  4.  Le  disposizioni  adottate  ai  sensi  del  comma  2  sono rese
pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.
  5. Con successivi regolamenti adottati dal Consiglio  regionale  su
proposta  della  Giunta  regionale  verra'  disciplinata in dettaglio
l'applicazione integrale della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  con
particolare riferimento a:
   la compartecipazione ai procedimenti;
   il  diritto  d'accesso ad atti e documenti ed i casi di esclusione
del diritto di accesso;
   l'istituzione dell'ufficio relazioni con il pubblico;
   la carta dei servizi degli utenti.
  6. Con successivi atti di  organizzazione  della  Giunta  regionale
verra' disciplinata in dettaglio l'applicazione integrale della legge
7 agosto 1990 n. 241, con particolare riferimento a:
   la conferenza dei servizi;
   la pubblicita' degli atti.