Art. 9.
               Controlli e verifiche di produttivita'
 
  1.  Gli  atti di organizzazione della Giunta regionale disciplinano
in dettaglio:
   a) l'analisi e la valutazione dei costi;
   b) gli interventi correttivi sul costo del personale;
   c) la rilevazione della produttivita' e dei carichi di lavoro;
   d) la tipologia dei controlli;
   e) il controllo di gestione.
  2.  E'  istituito  il servizio di statistica regionale ad efficacia
esterna ed interna in attuazione del decreto legislativo n. 322/1989;
con successivo atto  di  organizzazione  della  Giunta  regionale  si
provvedera' alla disciplina di dettaglio.