Art. 9. Controlli e verifiche di produttivita' 1. Gli atti di organizzazione della Giunta regionale disciplinano in dettaglio: a) l'analisi e la valutazione dei costi; b) gli interventi correttivi sul costo del personale; c) la rilevazione della produttivita' e dei carichi di lavoro; d) la tipologia dei controlli; e) il controllo di gestione. 2. E' istituito il servizio di statistica regionale ad efficacia esterna ed interna in attuazione del decreto legislativo n. 322/1989; con successivo atto di organizzazione della Giunta regionale si provvedera' alla disciplina di dettaglio.