(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 2 del 31 gennaio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Al fine di dare ulteriore impulso alla promozione dei servizi collettivi e allo sviluppo dell'occupazione giovanile, sono prorogati per un biennio di effetti della L.R. 64/1990. 2. La presente legge favorisce la continuita' dei servizi di pubblico interesse gia' assicurati per almeno un biennio dagli EE.LL. in forma depubblicizzata, avvalendosi dell'apporto delle Cooperative di cui alla L.R. 9 maggio 90, n. 64.