Art. 2. 1. Per i fini di cui all'art. 1, gli EE.LL. che riscontrino la perdurante necessita' di erogazione di servizi di cui non intendano o non possono riassumere la gestione diretta, nelle more dell'emanazione di normative regionali intese a favorire ed incentivare l'attivazione di Societa' miste, anche come esito di progetti di L.S.U., devono riaffidare l'esecuzione delle attivita' alla stessa Cooperativa costituita ai sensi della L.R. 9 maggio 1990 n. 64 che le disimpegnava alla data del 31 dicembre 1994, alle seguenti condizioni: a) la proroga sia contenuta entro il termine massimo del 31 dicembre 1997; b) non si tratti di servizi per i quali e' richiesta una particolare qualificazione attestata mediante iscrizione all'Albo regionale istituito ai sensi della L.R. 85/1994; c) il valore economico dell'affidamento non ecceda il livello per il quale trovano applicazione le disposizioni dettate dal decreto legislativo 157/1995; d) la Cooperativa abbia positivamente disimpegnato i compiti affidati nell'arco della durata del progetto ex L.R. 64/1990, completandolo e maturando il diritto alla corresponsione del saldo finale, ancorche' le relative procedure di liquidazione siano ancora in itinere; e) l'onere finanziario della prosecuzione del rapporto, limitatamente all'anno 1996, sia interamente assunto dall'Ente locale interessato.