Art. 2.
 
  1. Per i fini di cui all'art. 1,  gli  EE.LL.  che  riscontrino  la
perdurante necessita' di erogazione di servizi di cui non intendano o
non    possono   riassumere   la   gestione   diretta,   nelle   more
dell'emanazione  di  normative  regionali  intese   a   favorire   ed
incentivare  l'attivazione  di  Societa'  miste,  anche come esito di
progetti di L.S.U., devono riaffidare  l'esecuzione  delle  attivita'
alla  stessa Cooperativa costituita ai sensi della L.R. 9 maggio 1990
n. 64 che le disimpegnava  alla  data  del  31  dicembre  1994,  alle
seguenti condizioni:
   a)  la  proroga  sia  contenuta  entro  il  termine massimo del 31
dicembre 1997;
   b) non  si  tratti  di  servizi  per  i  quali  e'  richiesta  una
particolare  qualificazione  attestata  mediante  iscrizione all'Albo
regionale istituito ai sensi della L.R. 85/1994;
   c) il valore economico dell'affidamento non ecceda il livello  per
il  quale  trovano  applicazione  le disposizioni dettate dal decreto
legislativo 157/1995;
   d) la  Cooperativa  abbia  positivamente  disimpegnato  i  compiti
affidati  nell'arco  della  durata  del  progetto  ex  L.R.  64/1990,
completandolo e maturando il diritto alla  corresponsione  del  saldo
finale,  ancorche' le relative procedure di liquidazione siano ancora
in itinere;
   e)  l'onere   finanziario   della   prosecuzione   del   rapporto,
limitatamente all'anno 1996, sia interamente assunto dall'Ente locale
interessato.