Art. 3.
 
  1.  Il  contributo erogabile dalla Regione per l'anno 1997 non puo'
superare il  10%  della  spesa  dichiarata  ammissibile,  secondo  le
procedure stabilite dalla L.R. 64/1990.
  2.   Con   apposita  legge  regionale  sara'  assunto  impegno  sul
competente capitolo del bilancio per l'esercizio finanziario 1997.