Art. 3. 1. Il contributo erogabile dalla Regione per l'anno 1997 non puo' superare il 10% della spesa dichiarata ammissibile, secondo le procedure stabilite dalla L.R. 64/1990. 2. Con apposita legge regionale sara' assunto impegno sul competente capitolo del bilancio per l'esercizio finanziario 1997.