Art. 2. Migliorie 1. In sede di stipula dei contratti di cessione in proprieta' degli alloggi di cui all'art. 1 punto c) della legge n. 560/1993 l'ARSSA detrarra' dal prezzo di cessione il valore delle migliorie essenziali per la fruibilita' dell'alloggio apportate dal concessionario che saranno conteggiate in base alla stima effettuata dai tecnici dell'Agenzia.