Art. 2.
                              Migliorie
 
  1. In sede di stipula dei contratti di cessione in proprieta' degli
alloggi  di  cui  all'art. 1 punto c) della legge n. 560/1993 l'ARSSA
detrarra' dal prezzo di cessione il valore delle migliorie essenziali
 per la fruibilita' dell'alloggio apportate  dal  concessionario  che
saranno  conteggiate  in  base  alla  stima  effettuata  dai  tecnici
dell'Agenzia.