Art. 3. Diritti acquisiti 1. E' fatto salvo il diritto maturato dagli originari detentori assegnatari fucensi all'acquisto di tali alloggi ai sensi della legge n. 230/50, cosi' come previsto dall'art. 1 punto 27 della legge n. 560/1993, purche' la data di immissione in possesso sia antecedente al 30 aprile 1976. 2. In questo caso il prezzo originariamente stabilito per la cessione, sara' rivalutato secondo gli indici ISTAT a far data dall'anno 1960 fino alla stipula dell'atto di cessione. 3. Hanno diritto all'acquisto in mancanza degli originari detentori o in luogo di essi, anche gli eredi o i loro familiari conviventi, purche' abbiano adibito l'alloggio a propria abitazione ed abbiano la residenza nel Comune dove lo stesso e' ubicato. 4. Il pagamento potra' avvenire in forma rateale fino ad un massimo di quindici annualita' con trascrizione di riservato dominio a favore dell'ARSSA oppure in un'unica soluzione. 5. Sono legittimati all'acquisto anche i detentori che, in difetto dei requisiti previsti, possiedono gli alloggi di cui trattasi all'art. 1 punto C della legge n. 560/1993 da almeno dieci anni.