Art. 3.
                          Diritti acquisiti
 
  1. E' fatto salvo il diritto  maturato  dagli  originari  detentori
assegnatari fucensi all'acquisto di tali alloggi ai sensi della legge
n.  230/50,  cosi'  come previsto dall'art. 1 punto 27 della legge n.
560/1993, purche' la data di immissione in possesso  sia  antecedente
al 30 aprile 1976.
  2.  In  questo  caso  il  prezzo  originariamente  stabilito per la
cessione, sara' rivalutato  secondo  gli  indici  ISTAT  a  far  data
dall'anno 1960 fino alla stipula dell'atto di cessione.
  3. Hanno diritto all'acquisto in mancanza degli originari detentori
o  in  luogo  di essi, anche gli eredi o i loro familiari conviventi,
purche' abbiano adibito l'alloggio a propria abitazione ed abbiano la
residenza nel Comune dove lo stesso e' ubicato.
  4. Il pagamento potra' avvenire in forma rateale fino ad un massimo
di quindici annualita' con trascrizione di riservato dominio a favore
dell'ARSSA oppure in un'unica soluzione.
  5. Sono legittimati all'acquisto anche i detentori che, in  difetto
dei  requisiti  previsti,  possiedono  gli  alloggi  di  cui trattasi
all'art.  1 punto C della legge n. 560/1993 da almeno dieci anni.