Art. 4.
                   Immobili adibiti ad uso diverso
                       da quello di abitazione
 
  1. Sono soggette ad alienazione anche le unita' immobiliari ad  uso
non abitativo provenienti dalla Riforma fondiaria.
  2.   Il  concessionario  ha  diritto  di  prelazione  che,  se  non
esercitato, da' diritto all'ARSSA di procedere alla vendita  mediante
asta pubblica.
  3.  L'alienazione  a  favore  del  concessionario  e' effettuata al
prezzo di mercato conteggiato dall'Ufficio tecnico  dell'Agenzia  con
possibilita' di detrazione delle migliorie essenziali.
  4. Il pagamento puo' avvenire in unica soluzione, con una riduzione
pari  al  10%  del  prezzo di cessione, oppure con dilazione entro un
termine non superiore a 15  anni,  ad  un  interesse  pari  al  tasso
legale, previa iscrizione ipotecaria.