Art. 4. Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione 1. Sono soggette ad alienazione anche le unita' immobiliari ad uso non abitativo provenienti dalla Riforma fondiaria. 2. Il concessionario ha diritto di prelazione che, se non esercitato, da' diritto all'ARSSA di procedere alla vendita mediante asta pubblica. 3. L'alienazione a favore del concessionario e' effettuata al prezzo di mercato conteggiato dall'Ufficio tecnico dell'Agenzia con possibilita' di detrazione delle migliorie essenziali. 4. Il pagamento puo' avvenire in unica soluzione, con una riduzione pari al 10% del prezzo di cessione, oppure con dilazione entro un termine non superiore a 15 anni, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria.