Art. 5.
                          Vincolo decennale
 
  1.  Le  unita' immobiliari acquistate ai sensi della presente legge
non possono essere alienate per un periodo di dieci anni  dalla  data
del  contratto di acquisto e comunque fino a che non sia stato pagato
interamente il prezzo.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale della Regione.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e di farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
   Data a L'Aquila, addi' 27 gennaio 1997
                              FALCONIO