(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 3 del 18 febbraio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. A decorrere dal 10 gennaio 1997, per le attivita' connesse all'espletamento del mandato, al Consigliere regionale e' corrisposto un rimborso spese mensile quantizzabile nella misura di 12 sedute mensili, valutate ciascuna in L. 200.000. 2. Tale importo viene incrementato dal 1 gennaio di ogni anno sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati determinato nell'anno precedente secondo le rilevazioni Istat. 3. Spetta, altresi', un rimborso spese di viaggio di 1.500 chilometri, calcolato moltiplicando tale cifra per un quinto del prezzo di un litro di benzina super, rilevabile il 1 giorno di ciascun mese. 4. Per partecipazione alle riunioni degli Organismi, indicati al successivo 9 comma, e per l'espletamento delle funzioni di studio e ricerca, al Consigliere regionale viene corrisposto un rimborso spese pari ad un quinto del costo della benzina super per ogni chilometro di percorrenza sulla base del doppio della distanza tra il Comune di residenza e/o domicilio e le sedi istituzionali della Regione. 5. Qualora nella stessa giornata coincidano piu' riunioni, il rimborso chilometrico spetta una sola volta. 6. Il rimborso chilometrico, di cui 4 comma, non spetta ai Consiglieri che usufruiscono di autovetture di servizio. 7. Sulla indennita' di carica e' applicata una penale di L.200.000 per ogni giornata di assenza, nel corso del mese, alle sedute degli Organismi istituzionali della Regione. 8. La penale viene operata per un massimo di 12 assenze decurtate delle giornate di presenza registrate nello stesso mese. 9. Si intendono Organismi istituzionali: il Consiglio, la Giunta, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, le Commissioni Consiliari permanenti, speciali e d'inchiesta, la Conferenza dei Capigruppo la Giunta per il Regolamento, la Giunta per le Elezioni. 10. Non si fa luogo alla decurtazione per le assenze documentate derivanti da: a) motivi di salute; b) partecipazione, nel corso della stessa giornata, ad altra riunione di uno degli organismi istituzionali; c) partecipazione, debitamente autorizzata, a Convegni e manifestazioni strettamente connesse all'espletamento del mandato; d) motivi di forza maggiore accertati dal Presidente della Giunta e dal Presidente del Consiglio secondo le rispettive competenze. 11. I rimborsi innanzi indicati sono disciplinati ai fini fiscali dall'art. 1/bis della legge 8 agosto 1995, n. 349.