(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 3
                        del 18 febbraio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. A decorrere dal 10  gennaio  1997,  per  le  attivita'  connesse
all'espletamento del mandato, al Consigliere regionale e' corrisposto
un  rimborso  spese  mensile  quantizzabile nella misura di 12 sedute
mensili, valutate ciascuna in L. 200.000.
  2. Tale importo viene incrementato dal 1 gennaio di ogni anno sulla
base  dell'indice  di  variazione dei prezzi al consumo per operai ed
impiegati determinato nell'anno  precedente  secondo  le  rilevazioni
Istat.
  3.  Spetta,  altresi',  un  rimborso  spese  di  viaggio  di  1.500
chilometri, calcolato moltiplicando tale  cifra  per  un  quinto  del
prezzo  di  un  litro  di  benzina  super,  rilevabile il 1 giorno di
ciascun mese.
  4. Per  partecipazione alle riunioni degli Organismi,  indicati  al
successivo  9  comma, e per l'espletamento delle funzioni di studio e
ricerca, al Consigliere regionale viene corrisposto un rimborso spese
pari ad un quinto del costo della benzina super per  ogni  chilometro
di  percorrenza sulla base del doppio della distanza tra il Comune di
residenza e/o domicilio e le sedi istituzionali della Regione.
  5. Qualora nella  stessa  giornata  coincidano  piu'  riunioni,  il
rimborso chilometrico spetta una sola volta.
  6.  Il  rimborso  chilometrico,  di  cui    4  comma, non spetta ai
Consiglieri che usufruiscono di autovetture di servizio.
  7. Sulla indennita' di carica e' applicata una penale di  L.200.000
per  ogni  giornata di assenza, nel corso del mese, alle sedute degli
Organismi istituzionali della Regione.
  8. La penale viene operata per un massimo di 12  assenze  decurtate
delle giornate di presenza registrate nello stesso mese.
  9.  Si  intendono Organismi istituzionali: il Consiglio, la Giunta,
l'Ufficio di Presidenza  del  Consiglio,  le  Commissioni  Consiliari
permanenti,  speciali  e d'inchiesta, la Conferenza dei Capigruppo la
Giunta per il Regolamento, la Giunta per le Elezioni.
  10. Non si fa luogo alla decurtazione per  le  assenze  documentate
derivanti da:
   a) motivi di salute;
   b)  partecipazione,  nel  corso  della  stessa  giornata, ad altra
riunione di uno degli organismi istituzionali;
   c)  partecipazione,  debitamente   autorizzata,   a   Convegni   e
manifestazioni strettamente connesse all'espletamento del mandato;
   d)  motivi di forza maggiore accertati dal Presidente della Giunta
e dal Presidente del Consiglio secondo le rispettive competenze.
  11. I rimborsi innanzi indicati sono disciplinati ai  fini  fiscali
dall'art. 1/bis della legge 8 agosto 1995, n. 349.