Art. 2.
 
  1. Sono abrogati:
   gli  artt.  4, 5 e 6 della legge regionale 30 maggio 1973, n. 22 e
successive modifiche ed integrazioni;
   la legge regionale 18 luglio 1996, n. 54.
  2. L'art. 3 della legge regionale  15  settembre  1981,  n.  44  e'
sostituito dal seguente:
  "Ai  Consiglieri  regionali  che, su autorizzazione dell'Ufficio di
Presidenza  del  Consiglio,   partecipano   a   Convegni,   riunioni,
manifestazioni  o  incontri, indetti da Enti pubblici, Enti Locali ed
Organizzazioni  culturali  e  sociali,  nell'interno  della  Regione,
usando il proprio mezzo di trasporto, spetta il rimborso ragguagliato
ad un quinto del costo di benzina super per chilometro percorso".