Art. 2. 1. Sono abrogati: gli artt. 4, 5 e 6 della legge regionale 30 maggio 1973, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni; la legge regionale 18 luglio 1996, n. 54. 2. L'art. 3 della legge regionale 15 settembre 1981, n. 44 e' sostituito dal seguente: "Ai Consiglieri regionali che, su autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, partecipano a Convegni, riunioni, manifestazioni o incontri, indetti da Enti pubblici, Enti Locali ed Organizzazioni culturali e sociali, nell'interno della Regione, usando il proprio mezzo di trasporto, spetta il rimborso ragguagliato ad un quinto del costo di benzina super per chilometro percorso".