(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 3
                        del 18 febbraio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  La  Giunta  regionale e' autorizzata, ai sensi dell'art. 61, ultimo
comma, dello statuto e dell'art. 28 della legge regionale 29 dicembre
1977, n. 81, a gestire provvisoriamente, fino al 31  marzo  1997,  il
bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1997
secondo   gli   elaborati   contabili   concernenti  detto  esercizio
finanziario e con le disposizioni e modalita' previste  nel  relativo
progetto di legge all'esame del Consiglio regionale.
  L'autorizzazione  e'  estesa,  per  identico  periodo,  al bilancio
dell'A.R.S.S.A.    (Agenzia  Regionale  per  i  Servizi  di  Sviluppo
Agricolo)  e  ai  bilanci  delle  aziende  per il diritto allo Studio
Universitario di L'Aquila, Chieti e Teramo, ai sensi degli artt. 28 e
33 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, bilancio allegato a
quello  regionale.