(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 3 del 18 febbraio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. La Giunta regionale e' autorizzata, ai sensi dell'art. 61, ultimo comma, dello statuto e dell'art. 28 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, a gestire provvisoriamente, fino al 31 marzo 1997, il bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1997 secondo gli elaborati contabili concernenti detto esercizio finanziario e con le disposizioni e modalita' previste nel relativo progetto di legge all'esame del Consiglio regionale. L'autorizzazione e' estesa, per identico periodo, al bilancio dell'A.R.S.S.A. (Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo) e ai bilanci delle aziende per il diritto allo Studio Universitario di L'Aquila, Chieti e Teramo, ai sensi degli artt. 28 e 33 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, bilancio allegato a quello regionale.