Art. 2.
 
  La  relativa  convenzione e' stipulata dal Presidente del Consiglio
regionale, previa approvazione da parte dell'Ufficio  di  Presidenza,
con  un  Istituto assicurativo di comprovata solidita', scelto con le
modalita' previste dalla  legge  regionale  1  marzo  1974,  n.  8  e
successive modificazioni ed integrazioni.